LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1999, N. 135
Norme
e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel
territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del D.Lgs. 31.3.1998, n°
114
BURA n. 30 Straordinario del 28
dicembre 1999
TITOLO
I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1
Oggetto
e finalità
1.
La Regione Abruzzo disciplina e regolamenta con la presente legge, ai sensi del
Titolo X del D.Lgs. 114/98, l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel
territorio regionale.
2.
La presente legge disciplina le norme generali e gli indirizzi cui i Comuni
devono attenersi nell'esercizio delle loro funzioni amministrative concernenti
il commercio su aree pubbliche.
Art.
2
Definizioni
1.
Per commercio al dettaglio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita
di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo e le
aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno,
coperte o scoperte, con impianti fissati o non fissati permanentemente al
suolo.
2.
Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese le
aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni
altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3.
Per posteggio si intende la porzione di area pubblica o di area privata della
quale il Comune abbia disponibilità che viene data in concessione all'operatore
autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
4.
Per posteggio isolato o fuori mercato si intende la porzione di suolo pubblico
destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche soggetta a
concessione di carattere permanente, periodico o temporaneo.
5.
Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la
disponibilità, composta da più posteggi, coperta o scoperta, attrezzata o meno
e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o
del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di
alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi. La qualifica di area
mercatale è recepita nelle norme urbanistiche del Comune.
6.
Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva del mercato come
sopra definito che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla
cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e cioè con la
presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio, fatta salva
l'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi. I mercati straordinari si
svolgono, di norma, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere
collegati ad eventi particolari.
7.
Per mercato specializzato si intende il mercato di cui al precedente comma 5
istituito con almeno il novanta per cento dei posteggi trattanti merceologia
del medesimo genere o affini. Il restante dieci per cento dei posteggi è
adibito a funzioni di servizio per i consumatori.
8.
Per mercato stagionale si intende il mercato di cui al precedente comma 5, che
si svolge in uno o più periodi dell'anno legati alle caratteristiche climatiche
e turistiche del Comune interessato.
9.
Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni
stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la
disponibilità, di operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree
pubbliche, in occasione di particolari eventi o ricorrenze.
10.
Per fiera specializzata si intende la manifestazione che si svolge a cadenza
ultra mensile e con le merceologie di cui al precedente comma 7.
11.
Per fiera locale si intende la manifestazione di cui al comma 9 a valenza e
richiamo prettamente locale o che si svolge al fine di promuovere o valorizzare
i centri storici, le vie o i quartieri.
12.
Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si
è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno
svolgere l'attività.
13.
Per presenza effettiva in una fiera si intende il numero delle volte che
l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
14.
Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende l'attività di
vendita e di consumo previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 287/91.
15.
Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche si intende
l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori aventi la
concessione del posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori
itineranti, in riferimento al settore o ai settori merceologici.
16.
Per concessione di posteggio si intende l'atto, rilasciato dal Comune, che
consente l'utilizzo di un posteggio nei mercati e nel territorio comunale
mediante l'individuazione della sua localizzazione, della superficie concessa e
dei giorni autorizzati.
Art.
3
Soggetti
a cui si applicano le presenti norme
1.
Sono soggetti alla presente legge tutti coloro che intendono svolgere attività
di vendita di commercio al dettaglio su aree pubbliche nei modi e con i mezzi consentiti
dalle leggi dello Stato, dalla presente legge e dalle norme, direttive e
regolamenti nazionali e locali.
2.
Limitatamente ai soli soggetti e cittadini dell'Unione Europea si prescinde
dall'applicazione del comma 2, del successivo art. 4 qualora l'interessato sia
già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche
o altro documento equipollente rilasciato dal Paese di provenienza.
TITOLO
II NORME SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Art.
4
Modalità
di svolgimento
1.
Il commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati
in concessione, assegnati temporaneamente, o su qualsiasi area pubblica purché
in forma itinerante.
2.
L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso
dell'autorizzazione di cui al comma 15, del precedente art. 2 e al possesso dei
requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98. L'autorizzazione è rilasciata a
persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme
vigenti.
3.
L'autorizzazione rilasciata per l'utilizzo di un posteggio abilita anche
all'esercizio dell'attività in forma itinerante, nell'ambito del territorio
regionale, limitatamente al periodo di non utilizzazione della disponibilità
del posteggio concesso.
4.
Sono illegittime discriminazioni o priorità manifestate nei confronti degli
operatori in base alla loro nazionalità o residenza, nonché la creazione di
zone di tutela e di rispetto per l'attività degli operatori commerciali a posto
fisso.
5.
L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per
un periodo limitato, anche da altro soggetto purché socio, familiare o
dipendente.
Art.
5
Rilascio
dell'autorizzazione
1.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 15, del precedente
art. 2, l'interessato produce domanda al Comune competente mediante lettera
raccomandata. La domanda deve contenere:
a) le generalità del
richiedente o, in caso di società di persone, la ragione sociale;
b) l'indicazione del
codice fiscale e, se già operatore in attività, il numero di iscrizione al
registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
c) l'indicazione del
settore o dei settori merceologici richiesti;
d) gli estremi di
identificazione del posteggio richiesto qualora l'operatore non intenda
esercitare l'attività in forma itinerante;
e) l'attestazione del
possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.
2.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti
alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare
risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività.
L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul
titolo autorizzatorio.
3.
Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l'esercizio
dell'attività mediante utilizzo di posteggio e di non più di un'autorizzazione
per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
4.
Uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o società di persone, non può
essere titolare di più di un'autorizzazione per l'utilizzo di posteggi
nell'ambito di uno stesso mercato o fiera e, nell'ambito del Comune, per giorni
di mercato coincidenti.
5.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio
non può essere rilasciata qualora il posteggio richiesto non sia disponibile o
quando, nei mercati del Comune interessato, non siano disponibili altri
posteggi. La medesima non è valida se non contiene le indicazioni del posteggio
concesso.
6.
Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggi
sono rilasciate in conformità ai criteri di cui al successivo art. 6.
7.
Il Comune può rilasciare autorizzazioni stagionali valide per la partecipazione
ai mercati di cui al comma 8 del precedente art. 2 nonché autorizzazioni
stagionali di validità non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attività
in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale.
8.
Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività esclusivamente in
forma itinerante che cambia di residenza è tenuto a far annotare la variazione
sul titolo autorizzatorio, che assume carattere provvisorio, dal nuovo Comune
che provvederà al rilascio di un nuovo titolo previo ritiro del vecchio e alle
future vidimazioni annuali.
9.
L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta degli
Organi di Vigilanza.
10.
In occasione di fiere o altre riunioni straordinarie di persone il Sindaco può
rilasciare, sentite le organizzazioni dei commercianti più rappresentative a
livello provinciale, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette fiere o
riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti previsti
dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98.
Art.
6
Assegnazione
dei posteggi nei mercati
1.
In caso di nuova istituzione di mercati o in caso di ampliamenti di mercati
esistenti, o in caso di posteggi resisi disponibili, il Comune pubblica,
sull'albo pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi
disponibili, di quelli resisi liberi e di quelli disponibili a seguito di
ampliamento del mercato. Copia del bando va trasmessa, lo stesso giorno della
pubblicazione sull'albo pretorio, alle organizzazioni regionali di categoria
degli operatori del settore maggiormente rappresentative.
2.
Il bando deve contenere:
a) l'elenco dei
posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e
identificazione;
b) il termine di 30
giorni entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui
all'articolo precedente;
c) il termine entro il
quale viene redatta e affissa all'albo la graduatoria che non può comunque
superare i 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando;
d) il nominativo del
funzionario responsabile del procedimento amministrativo;
e) ogni altra notizia
utile agli operatori.
3.
Il Comune assegna i posteggi resisi liberi e quelli disponibili a seguito di
ampliamento del mercato sulla base di una graduatoria formulata secondo i
seguenti criteri in ordine prioritario:
a) maggior numero di
presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
b) anzianità
dell'attività maturata come iscrizione nel Registro delle Imprese per
l'attività di commercio su aree pubbliche;
c) ulteriori criteri
stabiliti dai Comuni, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti,
inseriti nel regolamento comunale.
4.
Nei mercati di nuova istituzione i posteggi sono assegnati sulla base dei
seguenti criteri in ordine prioritario:
a) maggiore anzianità
di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree
pubbliche;
b) ulteriori criteri
stabiliti dai Comuni, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti, inseriti
nel regolamento comunale.
5.
Prima della pubblicazione del bando di cui al comma 1, i Comuni sono tenuti ad
espletare, fra tutti gli operatori del mercato o dei mercati già concessionari
di posteggio, una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti
interessati che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri di cui al
comma 3. I residui posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta
procedura saranno posti in assegnazione a mezzo bando. Gli operatori
concessionari di posteggi non possono scambiare fra loro il posteggio.
Art.
7
Validità
ed uso della concessione di posteggi nei mercati e nelle fiere
1.
Le concessioni di posteggio relative ai mercati hanno, limitatamente al giorno
o ai giorni di concessione, validità decennale e sono rinnovate su domanda
dell'interessato da presentare al Comune competente prima della scadenza.
2.
Le concessioni di posteggio relative alle fiere hanno validità limitatamente al
giorno o ai giorni di concessione.
3.
Qualora la concessione di posteggio sia revocata per motivi di viabilità e
traffico o altri motivi di pubblico interesse, il soggetto interessato ha
diritto ad ottenere, nel territorio comunale, un altro posteggio che non può
avere superficie inferiore a quello revocato e che deve essere localizzato in
conformità a scelte concordate con i rappresentanti degli operatori presenti
nel mercato.
4.
I posteggi temporaneamente e occasionalmente non occupati dai titolari della
relativa concessione in un mercato o in una fiera sono assegnati, giornalmente,
ad eccezione se trattasi di box o manufatti, ai soggetti legittimati
all'esercizio del commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di
presenze nel mercato o nella fiera.
5.
Il Comune provvede, secondo le norme stabilite dal regolamento comunale, alla
registrazione delle presenze.
6.
Nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione, o in caso di ristrutturazione
dei mercati esistenti i posteggi devono essere organizzati per disposizione e
per ampiezza in modo che possano essere utilizzati, dove ne è consentito l'uso,
anche da automezzi.
7.
Il Comune tiene a disposizione degli operatori una planimetria di mercato
continuamente aggiornata.
8.
Nei mercati di cui al precedente art. 2, comma 5, devono essere riservati i
posteggi per i produttori agricoli. Essi sono assegnati con i criteri di cui al
precedente art. 6 qualora vi siano domande superiori alla disponibilità.
9.
Quando le date di svolgimento dei mercati e delle fiere coincidono e si
sovrappongono e non vi siano disponibili aree pubbliche ulteriori per lo
svolgimento specifico delle due manifestazioni i posteggi complessivi da
assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello
della fiera. In alternativa i Comuni dispongono il recupero del mercato in
altra data domenicale o festiva.
10.
Il soggetto interessato ha diritto di utilizzare il posteggio concesso per
tutti i prodotti appartenenti al settore o ai settori merceologici richiesti e
autorizzati, fatte salve limitazioni imposte dal Comune a norma del successivo
art. 16, comma 2 o di carattere igienico sanitario.
Art.
8
Norme
concernenti le fiere
1.
Salvo quanto previsto dai commi successivi, le domande di partecipazione alle
fiere devono pervenire mediante invio per raccomandata al protocollo del Comune
o di altro soggetto delegato all'organizzazione, almeno 90 giorni prima dello
svolgimento della fiera medesima. La graduatoria delle concessioni di posteggio
è pubblicata all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello
svolgimento della fiera stessa.
2.
I regolamenti comunali di cui al successivo art. 16 possono fissare termini
unificati per la presentazione delle domande e possono prevedere l'assegnazione
delle concessioni di posteggio anche per più manifestazioni in numero non superiore
a tre. In tali casi la concessione decade se non viene usata per una sola
volta.
3.
La graduatoria delle concessioni di posteggio relativa alle fiere, da
affiggersi all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello
svolgimento di ciascuna fiera, viene formulata sulla base dei seguenti criteri
di priorità:
a) più alto numero di
presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del
posteggio;
b) anzianità
dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle
imprese;
c) ulteriori criteri
previsti dal Comune, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti,
inseriti nel regolamento comunale.
4.
Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o
sede legale dell'operatore.
5.
Alle fiere che si svolgono sul territorio regionale possono partecipare gli
operatori in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 15 del precedente
art. 2 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità
dei posteggi previsti.
6.
Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa
fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto non può
avere più di una concessione di posteggio sulla stessa fiera.
I posteggi rimasti
liberi, trascorso l'orario stabilito dal Comune per l'inizio dell'occupazione,
sono assegnati in primo luogo secondo la graduatoria di cui al precedente comma
1, sempre che gli operatori interessati siano presenti, e quindi secondo il più
alto numero di presenze effettive. A parità di presenze prevale l'anzianità di
iscrizione del soggetto al Registro delle Imprese per l'attività di commercio
su aree pubbliche.
7.
Nelle fiere di cui al presente articolo il Comune può assegnare fino a un massimo
del 5% ulteriore rispetto ai posteggi disponibili a beneficio di operatori
rimasti esclusi dalla graduatoria in possesso di particolari articoli da fiera.
8.
Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere di cui al presente
articolo possono essere distinte secondo i settori e le tipologie determinate
dai Comuni a norma del successivo art. 16, comma 2.
Art.
9
Modalità
per l'esercizio dell'attività in forma itinerante
1.
L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche,
esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita a domicilio del
consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di
studio, di cura, di intrattenimento e di svago nonché su ogni area pubblica non
vietata ai sensi del successivo art. 16 comma 4, con mezzi motorizzati o altro,
a condizione che la merce non venga esposta occupando suolo pubblico. Nel caso
di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui ai
commi 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 19 del D.Lgs. 114/98.
2.
L'operatore in forma itinerante osserva gli orari determinati dal Sindaco ai
sensi del successivo art. 17, non può avere concessioni di posteggio collegate
alla sua autorizzazione, può sostare nelle aree appositamente individuate dal
Comune nel regolamento di cui al successivo art. 16, comma 4, per un massimo di
due ore nello stesso punto e a distanza di almeno 300 mt. tra una sosta e
l'altra ed è comunque soggetto, nell'esercizio della sua attività itinerante,
alle prescrizioni del Codice della Strada.
3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'agricoltore che
eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della
legge statale 9 gennaio 1963, n. 59 e successive modifiche e integrazioni.
Art.
10
Esercizio
dell'attività su aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade
1.
L'esercizio del commercio su aree pubbliche negli aeroporti, stazioni e
autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.
2.
L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è
soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che
stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.
3.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'Autorità marittima, sentito il parere
delle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale,
comunica il numero degli operatori ammessi, che non può essere inferiore a
quello autorizzato nell'anno precedente, nonché le modalità di esercizio, se in
forma fissa o itinerante. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1
febbraio e il 15 marzo successivo. Entro il 30 aprile l'Autorità marittima
pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al precedente
comma 2 e rilascia agli interessati il relativo nulla osta.
4.
In sede di prima applicazione della presente legge, l'elenco degli aventi
diritto al nulla osta è formato da tutti coloro i quali sono stati regolarmente
autorizzati, dalla competente Autorità marittima prima dell'entrata in vigore
del D.Lgs. 114/98 e che ne facciano apposita domanda entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.
11
Aree
private
1.
Qualora uno o più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente
a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o
scoperta, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di mercati e fiere
per uno o più giorni della settimana o del mese, essa può essere inserita fra
le aree destinate all'attività e i soggetti promotori hanno diritto
prioritariamente all'assegnazione delle concessioni di posteggio, nel rispetto
delle disposizioni di cui alla presente legge.
Art.
12
Subingressi
e reintestazione dell'autorizzazione
1.
Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra
vivi o a causa di morte, è soggetto alla sola comunicazione da effettuarsi
entro 60 giorni al Comune sede di posteggio per gli operatori concessionari di
posteggio, al Comune di residenza del dante causa in caso di esercizio
dell'attività in forma itinerante, alla condizione che sia effettivamente
provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei
requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.
2.
Ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D.Lgs. 114/98 l'atto di trasferimento
dell'azienda per atto tra vivi potrà essere redatto in forma di scrittura
privata registrata. La comunicazione presentata ai sensi del precedente comma 1
è sottoscritta sia dal dante causa che dal subentrante ed entrambe le firme
dovranno essere autenticate.
3.
Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione
amministrativa, delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal
dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di
presenze e dall'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per
l'attività di commercio su aree pubbliche maturati dal cedente.
4.
Qualora il soggetto interessato non abbia usufruito della facoltà di cui
all'art. 5, comma 3 della legge statale 25 marzo 1997, n. 77, in caso di
cessione dell'azienda, deve indicare su quale titolo trasferisce i diritti
connessi ai titoli di priorità maturati.
5.
Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di
cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98, deve darne comunicazione entro tre mesi
dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo
provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di
acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle
concessioni di posteggio annesse.
Art.
13
Decadenza
e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio
1.
L'autorizzazione è revocata:
a) nel caso in cui il
titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto
rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) nel caso di
decadenza per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi
di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza
per malattia, gravidanza o servizio militare;
c) nel caso in cui il
titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.
2.
La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo del posteggio medesimo
in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre
mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
3.
Il rapporto di cui al comma precedente, pari ad un quarto dell'anno solare, si
misura con riferimento all'effettivo numero dei giorni nei quali è possibile
svolgere l'attività secondo la cadenza periodica del mercato per il quale viene
rilasciata la concessione di posteggio.
TITOLO
III INDIRIZZI REGIONALI E COMPITI DEI COMUNI
Art.
14
Criteri
ed indirizzi per la programmazione dell'attività del commercio su aree
pubbliche a posto fisso
1.
Ai fini della programmazione del commercio su aree pubbliche svolto a posto
fisso l'attività è considerata equivalente al commercio fisso al dettaglio e
quindi sottoposta a regole che consentono l'individuazione dei punti vendita
sul territorio in relazione alla distribuzione della popolazione ed ai problemi
di assetto, di gestione del territorio e di mobilità e traffico.
2.
In relazione all'indirizzo prescelto, di orientare lo sviluppo del commercio su
aree pubbliche a posteggio in analogia a quanto avviene per il commercio fisso
al dettaglio, ed in considerazione della necessità di contenere fenomeni di
congestionamento o di rarefazione del servizio sul territorio si assumono i
seguenti criteri:
a) la consistenza dei
mercati deve essere pianificata in rapporto alla popolazione servita;
b) la consistenza del
numero dei posteggi per Comune e nell'ambito del Comune per le singole zone
deve essere stabilita in rapporto alla rete del commercio fisso al dettaglio,
evitando condizioni di disparità tra gli operatori;
c) la dimensione e la
localizzazione delle aree dove si intendono istituire i mercati, devono far
riferimento a regole urbanistiche di assetto del territorio e ai problemi di
impatto sulla mobilità della popolazione.
3.
In relazione all'indirizzo di razionalizzare la funzione assolta dal commercio
al dettaglio su aree pubbliche si assumono i seguenti criteri:
a) per i mercati
quotidiani l'ubicazione di aree per le attività del commercio a posto fisso
deve prevedersi in ragione della esigenza di coprire porzioni del territorio
non servite sufficientemente;
b) per i mercati
quotidiani la localizzazione deve essere stabilita con criteri di insediabilità
di tipo urbanistico, in rapporto all'accessibilità ed alla mobilità della
popolazione;
c) per i mercati
periodici la dimensione va stabilita in rapporto alla popolazione residente e
fluttuante e subordinata alla consistenza della rete al dettaglio fisso in
ragione inversa della ricorrenza del periodo;
d) per i mercati
periodici la ricorrenza come giornate della settimana o del mese deve essere
diversa tra Comuni vicini.
Art.
15
Indirizzi
ai Comuni per la determinazione di agevolazioni relative ai tributi e alle entrate
1.
Dall'1 gennaio 2000 cessa l'applicazione della tassa sulle concessioni
regionali relative alle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche di cui al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e alla L.R. 3 dicembre 1994,
n. 90.
2.
I Comuni montani, i Comuni con meno di 3000 abitanti hanno facoltà di prevedere
particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le entrate di
propria competenza connesse all'esercizio delle attività su posteggi.
3.
I Comuni non montani o con popolazione superiore a 3000 abitanti hanno facoltà
di prevedere le agevolazioni di cui al comma precedente nelle zone periferiche
delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
Art.
16
Funzioni
e compiti dei Comuni
1.
I Comuni esercitano le funzioni concernenti il rilascio, la revoca, la
reintestazione, la sospensione e la conversione delle autorizzazioni
all'esercizio dell'attività nonché il rilascio e la revoca delle concessioni di
posteggio.
2.
I Comuni sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui al precedente art. 14
e in conformità alle previsioni urbanistiche, stabiliscono l'ampiezza
complessiva delle aree e il numero di posteggi da destinare all'esercizio del
commercio su aree pubbliche secondo le sue diverse forme di attività, la loro
superficie e le aree riservate agli agricoltori. Altresì istituiscono,
sopprimono, spostano data e localizzazione dei mercati e delle fiere e possono
determinare nell'ambito dei settori merceologici le specifiche tipologie merceologiche
dei posteggi di mercati e fiere mediante la definizione di un organico iniziale
da aggiornarsi almeno ogni tre anni.
3.
I Comuni adottano altresì un regolamento generale per l'esercizio dell'attività
e uno o più regolamenti per lo svolgimento dei mercati e delle fiere. Tali
regolamenti sono emanati in conformità con le disposizioni di cui al Titolo X
del D.Lgs. 114/98 e con i criteri di cui all'art. 14 della presente legge. I
Comuni inoltre stabiliscono le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria
delle domande di autorizzazione e di concessione di posteggio nonché i termini
per il loro esame.
4.
I Comuni possono stabilire divieti e limitazioni all'esercizio dell'attività in
forma itinerante esclusivamente per motivi di viabilità e traffico, di
carattere igienico e sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
Possono altresì individuare aree aventi valore archeologico, storico, artistico
e ambientale nelle quali l'esercizio dell'attività di commercio su aree
pubbliche è sottoposto a particolari condizioni.
5.
Gli atti e i regolamenti di cui ai commi precedenti oltre a recepire le
disposizioni della presente legge determinano e stabiliscono le tipologie, gli
orari, le localizzazioni, le articolazioni di mercati e fiere; le modalità di
accesso, di sistemazione delle attrezzature e delle operazioni di vendita
nonché le modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento del
mercato.
6.
Il Comune può affidare la gestione dei servizi di natura amministrativa, la
gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere,
nonché le manifestazioni non sistematiche come i raduni, le rassegne i trofei e
simili, attraverso apposite convenzioni, ai seguenti soggetti:
a) associazioni
maggiormente rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su
aree pubbliche;
b) enti pubblici;
c) cooperative e
consorzi di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche.
7.
Gli atti concernenti l'istituzione, la modificazione e la soppressione di
mercati e fiere nonché lo spostamento e la definizione dei regolamenti sono
sottoposte all'acquisizione del parere delle associazioni di categoria degli
operatori del settore e dei consumatori, presenti nella Regione tra quelle più
rappresentative a livello nazionale.
TITOLO
IV DISPOSIZIONI VARIE
Art.
17
Orari
e calendari dei mercati e delle fiere
1.
La determinazione degli orari dei mercati e delle altre forme di commercio su
aree pubbliche è finalizzata al perseguimento della migliore fruizione
possibile dell'offerta da parte dei consumatori e all'opportunità di stabilire
pari condizioni fra commercio su aree pubbliche e altro commercio al dettaglio,
mediante condizioni di flessibilità e di intervalli diversificati secondo le
condizioni climatiche e con riferimento agli altri orari scolastici,
lavorativi, dei servizi collettivi pubblici e privati.
2.
I Comuni, sulla base degli indirizzi generali di cui ai precedenti commi e
sentite le organizzazioni dei consumatori e di categoria più rappresentative a
livello provinciale, stabiliscono gli orari dei mercati, delle fiere e delle
altre forme di commercio su aree pubbliche nonché eventuali deroghe alla
normativa generale sugli orari. In ogni caso non si può sospendere
l'effettuazione di mercati e fiere senza la preventiva comunicazione agli
operatori interessati.
3.
Nei Comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte, al fine
di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggior afflusso
turistico, un servizio soddisfacente, il Sindaco può stabilire deroghe al
normale regime degli orari.
4.
Gli orari di vendita sono uguali per tutti gli operatori dello stesso mercato o
fiera a prescindere dalle merceologie trattate e possono differire dal
commercio in sede fissa. In caso di svolgimento domenicale e festivo di mercati
e fiere è consentita, previa deliberazione del comune e sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, per
lo stesso orario, l'apertura facoltativa agli esercizi di vendita al dettaglio
a posto fisso.
5.
Entro il 30 ottobre di ciascun anno i Comuni rendono pubblico il calendario dei
mercati e delle fiere dell'anno successivo e indicano eventualmente le date e i
motivi di pubblico interesse per i quali le predette manifestazioni non
potranno avere luogo nonché le date del loro recupero.
6.
I mercati e le fiere che, al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, si svolgono nei giorni domenicali e festivi, continuano a svolgersi
negli stessi giorni. Vietata l'istituzione di nuovi mercati o fiere domenicali
e festivi di qualsiasi genere.
Art.
18
Norme
igienico sanitarie
1.
L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche dei
prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le
esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle
attrezzature devono corrispondere a quanto stabilito dal Ministero della
Sanità.
2.
All'interno dei mercati i Comuni stabiliscono la dislocazione dei posteggi in
relazione a criteri ed alle esigenze di ordine igienico sanitarie e in
relazione alle necessità di servizio o di allacciamento della rete idrico
fognaria.
3.
Fatto salvo in ogni caso il rispetto delle misure igienico sanitarie
attualmente previste, il Comune ha l'obbligo di applicare le nuove norme che
dovessero entrare in vigore, pena la decadenza dei posteggi esistenti per la
vendita dei prodotti alimentari.
Art.
19
Sfera
di applicazione della legge
1.
La presente legge si applica agli industriali e agli artigiani che intendono
esercitare il commercio al dettaglio, su aree pubbliche, dei propri prodotti.
2.
La presente legge si applica anche ai soggetti che intendano vendere od esporre
per la vendita al dettaglio su aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di
grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico di cui alla legge
statale 20 novembre 1971, n. 1062.
3.
La presente legge non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai
coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti
ai sensi della legge statale 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni,
salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle
soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
4.
La presente legge non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la
vendita a domicilio dei consumatori ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 114/98.
5.
Salvo che per le disposizioni relative alla concessione del suolo pubblico, la
presente legge non si applica a chi venda o esponga per la vendita
esclusivamente le proprie opere d'arte.
Art.
20
Sanzioni
1.
Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge
si applicano le sanzioni previste al Titolo X del D.Lgs. 114/98.
2.
L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il Sindaco del Comune nel
quale hanno avuto luogo le violazioni.
TITOLO
V NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.
21
Cessazione
e abrogazione di norme
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di
avere efficacia, nel territorio della Regione, la legge statale 28 marzo 1991,
n. 112 e successive modifiche e integrazioni nonché il D.M. 4 giugno 1993, n.
248 e successive modifiche e integrazioni.
2. Sono abrogate le
LL.RR. 90/94, 22/97 e la deliberazione di Consiglio regionale n. 69/22 del
23.9.1997, nonché ogni altra norma incompatibile o contraria alle disposizioni
della presente legge.
Art.
22
Conversione
dei titoli autorizzatori rilasciati in base alla legge statale 112/91.
1.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche
rilasciata ai sensi delle leggi statali 19 maggio 1976, n. 398 e 28 marzo 1991,
n. 112 è convertita d'ufficio e senza spese per gli operatori.
2.
Alle conversioni provvedono rispettivamente:
a) i Comuni sede di
posteggio limitatamente alle concessioni rilasciate per il proprio territorio;
b) i Comuni di
residenza per i soggetti titolari di autorizzazione per il commercio in forma
itinerante;
c) i Comuni che hanno
rilasciato l'autorizzazione già in possesso di soggetti residenti fuori
Regione.
3.
Gli operatori entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
richiedono il rinnovo della propria autorizzazione con l'obbligo da parte del
Comune di provvedere entro i successivi centoventi giorni al rilascio della
nuova autorizzazione con contestuale ritiro del vecchio titolo autorizzativo.
Trascorsi duecentodieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge non
è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche all'operatore
che non abbia prodotto richiesta del nuovo titolo autorizzativo ai sensi del
comma 1 del presente articolo.
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a coloro che non
hanno esercitato nei termini previsti la facoltà di cui all'art. 5, comma 3,
della legge statale 25 marzo 1997, n. 77. A tal fine l'operatore provvede ad
inoltrare richieste di conversione per il rilascio di singole autorizzazioni ai
Comuni sedi di mercati nei quali è titolare di un posteggio.
Art.
23
Disposizioni
finali
1.
I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alla
presente legge e alle medesime norme che riguardano gli altri commercianti al
dettaglio purché esse non contrastino con le disposizioni del Titolo X del
D.Lgs. 114/98.
2.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in
vigore della presente legge.
3.
Le graduatorie esistenti, a qualsiasi titolo per mercati e fiere, alla data di
entrata in vigore della presente legge sono confermate nella loro validità.
4.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al
Titolo X del D.Lgs. 114/98.
Art.
24
Dichiarazione
d'urgenza
1.
La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.