CAPO II
Esercizio del commercio su aree pubbliche
Art.19
Indirizzi regionali in materia di programmazione
1. In materia di programmazione del commercio su aree
pubbliche i comuni devono attenersi ai seguenti criteri,
previa consultazione delle organizzazioni dei
consumatori e delle imprese del commercio maggiormente
rappresentative:
a)
valutazione delle condizioni di ubicazione e
d’assetto dei propri mercati con l’obbligo di dotare le
aree mercatali di servizi igienici e di impianti
adeguati per l’allacciamento alla rete elettrica, idrica
e fognaria in conformità alle norme vigenti che tutelano
le esigenze igienico - sanitarie;
b)
riqualificazione della situazione esistente;
c)
localizzazione in aree che consentano un facile
accesso ai consumatori e sufficienti spazi per
parcheggio dei mezzi degli operatori;
d)
individuazione delle aree da destinare al
commercio su aree pubbliche considerando la realtà
commerciale dell’intero territorio comunale;
e)
creazione di nuovi spazi occupazionali per gli
operatori che intendono svolgere l’esercizio del
commercio su aree pubbliche, tenendo conto di un
adeguato equilibrio tra le installazioni commerciali a
posto fisso e le altre forme di distribuzione in atto
nel territorio comunale;
f)
destinazione di aree per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche favorendo le zone in via di
espansione e le zone cittadine a vocazione turistica, in
relazione all’andamento turistico stagionale;
g)
localizzazione dei nuovi mercati in aree
circoscritte, attrezzate e con servizi, al fine di
riequilibrare i flussi di domanda attualmente diretti
verso i centri storici o quelle aree afflitte da
congestionamento di traffico;
h)
individuazione di aree pubbliche o private,
coperte o scoperte, al fine dell’eliminazione dei
mercati posti sulla strada che congestionano il traffico
e non favoriscono la viabilità cittadina;
i)
ammodernamento delle strutture esistenti per
assicurare un migliore servizio agli operatori per
l’esercizio della propria attività con moderni mezzi di
vendita;
j)
individuazione, per i mercati giornalieri a
prevalenza alimentare, di aree al servizio dei quartieri
al fine di ridurre la mobilità dei residenti e creare
una rete di mercati rionali giornalieri.
2. L’istituzione di nuovi mercati è vincolata ad una
verifica della potenzialità dei mercati su aree
pubbliche esistenti e dell’eventuale carenza del
commercio in sede fissa, per far fronte alle esigenze
della popolazione residente e non residente.
3. Nell’individuazione delle aree di cui al comma 2, il
Comune deve rispettare:
a)
le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici
comunali;
b)
i vincoli per determinate zone od aree urbane,
previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali,
a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
c)
le limitazioni e i vincoli imposti per motivi di
polizia stradale, igienico - sanitari o di pubblico
interesse in genere;
d)
le limitazioni o i divieti previsti nei
regolamenti comunali di polizia urbana;
e)
le caratteristiche socio-economiche del
territorio;
f)
la densità della rete distributiva in atto e
della presumibile capacità di domanda della popolazione
residente e non residente.
4. L’istituzione, la soppressione e lo spostamento dei
mercati e delle fiere, nonché le loro modalità di
funzionamento sono deliberati dal Comune, sentite le
organizzazioni delle imprese del commercio e dei
consumatori.
5. Nella determinazione delle aree relative ai mercati
ed alle fiere sono stabiliti:
a)
l’ampiezza complessiva;
b)
la periodicità;
c)
la localizzazione;
d)
il numero complessivo dei posteggi con relativa
identificazione e superficie e le modalità di
assegnazione in osservanza a quanto disposto nella
presente legge;
e)
i posteggi riservati ai produttori agricoli ed i
relativi criteri di assegnazione.
6. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi
contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in
zone diverse del territorio comunale.
7. I Comuni possono determinare le tipologie dei
posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di
ordine merceologico in relazione alle esigenze di
allacciamento alla rete idrica e fognaria e di
osservanza delle condizioni igienico - sanitarie
prescritte o sulla base della diversa superficie dei
posteggi medesimi.
7 bis. Nella deliberazione di cui all'articolo 21, i
Comuni possono individuare posteggi isolati nell'ambito
del proprio territorio.
Art.20
Mercato e fiera
1. Ai sensi dell’articolo 27 del d.lgs.114/1998 per
mercato s’intende l’area pubblica o privata della quale
il Comune abbia la disponibilità, composta da più
posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio
dell’attività per uno o più o tutti i giorni della
settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al
dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande,
l’erogazione di pubblici servizi.
2. Il mercato può essere:
a)
ordinario, quando non vi è alcuna limitazione
merceologica se non in relazione ai settori merceologici
alimentari e non alimentari;
b)
specializzato, quando per il 90% dei posteggi, le
merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e
per il 10% sono merceologie di servizio al mercato
stesso;
c)
stagionale, quando la durata dello stesso non sia
inferiore a un mese e non superiore a sei mesi;
d)
straordinario, quando lo stesso si svolge in un
periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel
periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad
altri eventi particolari.
3. Per fiera s’intende la manifestazione caratterizzata
dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche
o private delle quali il Comune abbia la disponibilità,
di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su
aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze,
eventi o festività.
4. Per fiera specializzata s’intende la manifestazione
dove per il 90 per cento dei posteggi, le merceologie
offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10
per cento sono merceologie di servizio alla fiera
stessa.
4 bis. Per presenze effettive in un mercato o in una
fiera si intende il numero di volte che l'operatore ha
effettivamente esercitato l'attività.
4 ter. Per presenze di spunta in un mercato o in una
fiera si intende il numero di volte che l'operatore si è
presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere
l'attività.
Art.21
Disciplina dei
mercati e delle fiere
1. Il Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori
e delle imprese del commercio, adotta con apposita
deliberazione la disciplina dei mercati e delle fiere
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
2. La deliberazione dispone, in via generale, in ordine
a:
a)
la tipologia del mercato o della fiera,
specificando il numero dei posteggi;
b)
i giorni di svolgimento;
c)
la localizzazione e l’articolazione del mercato,
compresa l’eventuale sua suddivisione in zone distinte
riservate al commercio di generi alimentari;
d)
le modalità di accesso degli operatori e la
sistemazione delle attrezzature di vendita;
e)
la regolazione della circolazione pedonale e
veicolare;
f)
le modalità di assegnazione dei posteggi
occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
g)
le modalità di registrazione delle presenze e
delle assenze degli operatori, nel rispetto di quanto
previsto nella presente legge;
h)
le modalità di assegnazione dei posteggi a
seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato;
i)
le modalità e i divieti da osservarsi
nell’esercizio dell’attività di vendita;
j)
le ipotesi di decadenza e di revoca delle
concessioni di posteggio;
k)
le norme igienico - sanitarie da osservarsi per
la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle
disposizioni impartite dal Ministero della sanità;
l)
le sanzioni da applicarsi nell’ipotesi di
violazione dei regolamenti comunali e quelle di cui al
d.lgs.114/1998;
m)
le modalità di esercizio della vigilanza;
n)
i posteggi riservati ai produttori agricoli,
agli artigiani, ai mestieranti
ed alle associazioni senza scopo di lucro;
o)
le modalità di svolgimento delle fiere e del
mercato in caso di coincidenza delle due manifestazioni.
3. Nella deliberazione comunale di cui al comma 1 i
Comuni individuano i mercati e le fiere, in occasione
dei quali i commercianti in sede fissa possono tenere
aperti gli esercizi anche per tutta la durata della
manifestazione,
in deroga al rispetto degli orari e all'obbligo di
chiusura festiva., nonché le relative aree interessate.
3 bis. I Comuni possono aggiungere posteggi riservati ai
soggetti svantaggiati in percentuale non superiore al
10% del numero complessivo.
Art.22
Soppressione e trasferimento
1. La soppressione del mercato o della fiera, la
modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione
o l’aumento del numero dei posteggi e lo spostamento
della data di svolgimento del mercato o della fiera sono
disposti con atto del Comune, sentite le organizzazioni
dei consumatori e delle imprese del commercio
maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. La soppressione di mercati o fiere, anche
temporaneamente, può essere disposta dal Comune in
presenza delle seguenti condizioni:
a)
caduta sistematica della domanda;
b)
numero esiguo di operatori;
c)
motivi di pubblico interesse o cause di forza
maggiore.
3.
Il trasferimento del mercato o della fiera di cui
all'articolo 27, comma 3, temporaneamente o
definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo
può essere disposta dal Comune per:
a)
motivi di pubblico interesse;
b)
cause di forza maggiore;
c)
limitazioni e vincoli imposti da motivi di
viabilità, traffico o igienico - sanitari.
4. Qualora si proceda al trasferimento
dell’intero mercato o della fiera di cui
all'articolo 27, comma 3 in altra sede, la
riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari
di concessioni avviene tenendo conto dei seguenti dati:
a)
anzianità di presenza
su base annua.
Nel caso di subentro, si considera l'anzianità maturata
dal cedente;
b)
anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree
pubbliche, attestata dal registro delle imprese. In
caso di acquisto di azienda, si considera la data di
inizio dell’attività da parte dell’acquirente, mentre
nel caso di affitto o di affidamento della gestione si
considera la data di inizio dell’attività da parte del
titolare;
c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi
disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o
non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
5. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o
della fiera relativamente ai posteggi di cui
all’articolo 27, comma 3, e fino ad un massimo del 40
per cento dei posteggi, il Comune individua le ulteriori
aree da destinare ai soggetti che operano nella zona
oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi
è effettuata con le modalità previste dalla
deliberazione di cui all’articolo 21, nell’osservanza
dei seguenti criteri:
a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso
di subentro, si considera l'anzianità maturata dal
cedente;
b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su
aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese. In
caso di acquisto di azienda, si considera la data di
inizio dell’attività da parte dell’acquirente, mentre
nel caso di affitto o di affidamento della gestione si
considera la data di inizio dell’attività da parte del
titolare;
c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi
disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o
non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
Art.23
Orari e ulteriori disposizioni
1. Il Comune, in materia di commercio su aree pubbliche,
si attiene ai seguenti indirizzi:
a)
i giorni e gli orari di attività dei commercianti
su aree pubbliche possono essere diversi da quelli
previsti per gli altri operatori al dettaglio;
b)
possono essere stabilite limitazioni nei casi e
per periodi in cui l’area non sia disponibile per l’uso
commerciale per motivi di polizia stradale,
igienico-sanitario e di pubblico interesse;
d)
sono vietati i mercati domenicali di nuova
istituzione di qualsiasi genere;
e)
il divieto di cui alla lettera d) non si applica
all’istituzione di nuovi mercati nei periodi di deroga
all’obbligo di chiusura domenicale;
f)
sono fatti salvi i mercati che all’entrata in
vigore della presente legge si effettuano nel giorno di
domenica o festivo;
h)
si applicano in quanto compatibili le
disposizioni in materia di orari di cui al titolo IV del
d.lgs.114/1998 e degli indirizzi regionali.
Art.24
Calendario regionale delle manifestazioni su aree
pubbliche
1. La Regione istituisce il calendario regionale
ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche.
Il calendario, pubblicato nel B.U.R. della Regione entro
il 30 dicembre, elenca, in ordine cronologico per
comune, i mercati e le fiere con le seguenti
indicazioni:
a)
luogo in cui si svolge la manifestazione;
b)
denominazione;
c)
data di svolgimento;
d)
settori merceologici;
e)
orario di apertura;
f)
numero complessivo di posteggi.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno i Comuni inviano al
servizio competente della Regione la situazione relativa
ai loro mercati e fiere con l’indicazione della
denominazione, della localizzazione, dell’ampiezza delle
aree, del numero dei posteggi, della durata di
svolgimento, dell’orario di apertura e chiusura e,
nell’ipotesi di mercati, anche dell’assegnatario del
posteggio.
3. Al fine dell’aggiornamento dei dati, i Comuni inviano
al servizio competente della Regione, entro trenta
giorni, copia degli atti relativi al rilascio di nuove
autorizzazioni, subingressi, cessazioni e decadenze.
Art.25
Requisiti per l’esercizio dell’attività
1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti per
l’esercizio dell’attività commerciale di cui
all’articolo 5 del d.lgs.114/1998 ed al rilascio
dell’autorizzazione amministrativa e può essere svolto:
a)
su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b)
su qualsiasi area, purché in forma itinerante.
2. L’autorizzazione rilasciata abilita sia alla vendita
sia alla somministrazione di prodotti alimentari sempre
che il titolare sia in possesso dei requisiti richiesti.
L’abilitazione alla somministrazione deve risultare dal
titolo autorizzatorio.
3. L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei
prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e
nazionali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie.
Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature
sono stabiliti dal Ministero della salute.
Art.26
Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree
pubbliche su posteggio
1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio (Tipo
A) è rilasciata dal Comune sede di posteggio e abilita
anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante
nell’ambito del territorio regionale, nelle aree dove
tale tipologia di vendita non è espressamente vietata.
2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla
disponibilità del posteggio richiesto o di altro
posteggio adeguato alle attrezzature dell’operatore.
3. Un operatore commerciale può richiedere più
autorizzazioni in mercati diversi anche negli stessi
giorni.
4. In occasione di particolari eventi o riunioni di
persone, il Comune può rilasciare anche a coloro che non
siano già titolari di autorizzazione all'esercizio del
commercio su aree pubbliche, nei limiti dei posteggi
appositamente previsti, concessioni od autorizzazioni
temporanee valide per i giorni di svolgimento dei
predetti eventi e riunioni.
Art.27
Disposizioni per i posteggi nelle fiere
1. Le aree destinate alle fiere sono determinate dal
Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del
commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative
a livello provinciale, e sono riservate ai titolari
delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
2. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati
si applicano, per quanto compatibili, anche alle aree
oggetto del presente articolo.
3. L’80 per cento dei posteggi nelle fiere che si
svolgono almeno una volta l’anno può essere assegnato,
mediante autorizzazione rilasciata sulla base di
apposita modulistica regionale per un periodo di dieci
anni rinnovabile, agli operatori che vi hanno operato
almeno tre anni nell’ultimo quinquennio e che ne fanno
richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito
bando comunale.
4. Nell’assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al
comma 3 sono osservati, nell’ordine, i seguenti criteri
di priorità:
a)
maggior numero di presenze effettive nella fiera
riferite ad una specifica autorizzazione amministrativa;
b)
anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree
pubbliche attestata dal registro delle imprese;
c)
certificazione di invalidità per l’accesso al lavoro
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
d)
istanza presentata da imprenditrici donne;
e)
ulteriori criteri previsti dal Comune, fermo
restando che sono inammissibili priorità basate sulla
cittadinanza, residenza e sede legale dell’operatore.
5. La concessione decennale del posteggio nelle aree di
cui al comma 3 è limitata ai giorni della fiera e
decade, con la relativa autorizzazione, quando
l’operatore non partecipa alla fiera per tre
anni, salvi i casi di malattia, gravidanza e servizio
militare, previa comunicazione.
6. Nell’assegnazione dei posteggi liberi nelle fiere
sono osservati i criteri di cui al comma 4.
7. Le domande di concessione dei posteggi liberi debbono
essere inviate a mezzo di lettera raccomandata o
presentate al Comune sede della fiera almeno sessanta
giorni prima dello svolgimento della fiera o entro il
termine inferiore previsto dalla deliberazione comunale
di cui all’articolo 21.
8. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è
affissa all’albo comunale almeno venti giorni prima
dello svolgimento della fiera.
Dopo la formulazione della graduatoria non sono
accoglibili modifiche relative a subentro o affitto di
azienda.
9. La registrazione delle presenze effettive in una
fiera viene effettuata entro l’orario stabilito dalla
deliberazione comunale di cui all’articolo 21, annotando
nome e cognome dell’operatore, tipo e numero di
autorizzazione amministrativa.
10. L’operatore commerciale, qualora sia titolare di più
autorizzazioni, presenta ai fini della
registrazione della presenza una sola autorizzazione.
11. Il possesso del titolo di priorità relativo al
maggior numero di presenze è attestato dall’organo
comunale competente sulla base di documenti probanti
l’effettiva partecipazione alla manifestazione.
12. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i Comuni istituiscono il registro delle presenze
effettive nella fiera ed il registro delle presenze di
spunta, secondo gli indirizzi e la modulistica
regionale.
13. L’assegnazione dei posteggi non occupati
all’apertura della fiera è effettuata, durante l’orario
previsto dalla deliberazione comunale di cui
all’articolo 21, procedendo in primo luogo ad esaurire
la graduatoria tra gli operatori presenti. Ultimata la
graduatoria si procederà all’assegnazione dei posteggi
eventualmente liberi agli operatori che non hanno
inoltrato la domanda, ma presenti nella giornata della
fiera, secondo i seguenti criteri:
a)
maggior numero di presenze effettive nella fiera;
b)
maggior numero di presenze per spunta di cui
all’apposito registro comunale;
c)
anzianità di inizio dell'attività di commercio su
aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese.
14. Al fine di favorire l’integrazione e lo scambio di
operatori tra i diversi paesi dell’Unione Europea, il
Comune può autorizzare posteggi aggiuntivi riservati ad
operatori comunitari.
15. l Comune può destinare posteggi riservati a
merceologie mancanti o carenti nella fiera nel limite
massimo del 5 per cento del totale.
15 bis. In caso di fiere o mercati concomitanti,
l'operatore commerciale può operare anche con la copia
autenticata dell'autorizzazione e idonea certificazione
comunale dove risulti l'assegnazione del posteggio nella
fiera
o nel mercato
concomitante.
15 ter. Lo scambio consensuale di posteggio all'interno
della stessa fiera,
di cui all'art.27, comma 3,
è accoglibile ove non contrasti con la normativa in
vigore. La domanda di scambio, con allegata scrittura
privata
registrata,
è presentata al Comune che provvede ad annotare nelle
autorizzazioni la nuova numerazione.
15 quater. Nessun operatore può esercitare in più di un
posteggio contemporaneamente nella stessa fiera, ad
esclusione di chi subentri nell'attività di altre
aziende già operanti nella stessa fiera con
autorizzazione di cui al comma 3.
Art.28
Disposizioni per i posteggi nei mercati
1. La concessione del posteggio nei mercati ha una
durata di dieci anni e può essere rinnovata su semplice
comunicazione dell’interessato. La concessione del
posteggio non può essere ceduta se non con l’azienda
commerciale o un ramo d’azienda.
2. L’operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per
tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo
il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie, nonché
delle prescrizioni e limitazioni di cui alla
legislazione vigente.
3
Nessun operatore può utilizzare più di un
posteggio contemporaneamente nello stesso
mercato.
Tale divieto non si applica a chi, al momento
dell’entrata in vigore della presente legge, sia
titolare di più posteggi nello stesso mercato e a chi
subentri nell’attività di altre aziende già operanti
nello stesso mercato.
4. I posteggi debbono avere una superficie tale da poter
essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati
come banchi di vendita. Qualora il titolare del
posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie
dell’area concessa sia insufficiente, ha diritto a che
venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso
un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle
prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e
dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico,
storico, artistico e ambientale.
5. Presso ogni Comune deve essere disponibile una
planimetria continuamente aggiornata dei posteggi
esistenti nel territorio del comune, contenente
il numero, la superficie e la localizzazione dei
posteggi medesimi.
6. I posteggi non assegnati o temporaneamente non
occupati dai titolari delle relative concessioni sono
assegnati giornalmente durante il periodo di non
utilizzazione da parte del titolare, entro l’orario
stabilito dalla deliberazione comunale di cui
all’articolo 21, ai soggetti legittimati ad
esercitare il commercio su aree pubbliche sulla
base delle seguenti priorità:
a)
maggior numero di presenze effettive maturate nel
mercato;
b)
maggior numero di presenze di spunta maturate nel
mercato;
c)
anzianità di inizio attività di commercio su aree
pubbliche attestata dal registro delle imprese;
d)
ulteriori criteri previsti dal comune.
6 bis. L’area in concessione di cui al comma 6 non
può essere assegnata qualora si tratti di un box o
chiosco o locale o in essa si trovino strutture o
attrezzature fissate stabilmente al suolo.
6 ter. Non è ammesso a partecipare alla spunta
l'operatore già titolare di un posteggio nel mercato o
nella fiera.
7. L’operatore decade dalla concessione del posteggio
per il mancato rispetto delle norme sull’esercizio
dell’attività disciplinata dal presente capo.
8. La concessione del posteggio può essere revocata per
motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
In tal caso l’interessato ha diritto ad ottenere un
altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio
concesso in sostituzione di quello revocato non può
avere una superficie inferiore, salvo diversa
indicazione da parte dell’operatore, e deve essere
localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte
dell’operatore stesso. Questi, in attesa
dell’assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di
esercitare l’attività nell’area libera del mercato di
appartenenza, che ritiene più adatta, della medesima
superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone
aventi valore archeologico, storico, artistico e
ambientale nelle quali l’esercizio del commercio su aree
pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni
particolari.
9. L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o
comunque non assegnati è effettuata giornalmente entro
l’orario stabilito dalla deliberazione comunale di cui
all’articolo 21, sulla base dei criteri previsti dalla
normativa vigente.
10. La registrazione delle presenze nel mercato viene
effettuata entro l’orario stabilito dalla deliberazione
comunale di cui all’articolo 21, annotando cognome e
nome dell’operatore, tipo e numero di autorizzazione
amministrativa nell'apposita modulistica regionale.
11. L’operatore commerciale, qualora sia titolare di più
autorizzazioni, deve presentare ai fini della
registrazione della presenza una sola autorizzazione.
12. Lo scambio consensuale di posteggio all'interno di
uno stesso mercato è accoglibile purché non contrasti
con la normativa in vigore. La domanda di scambio, con
allegata scrittura privata registrata, è presentata al
Comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la
nuova numerazione.
13. L’operatore che effettua l’operazione di spunta ed
avendo la possibilità di svolgere l’attività di vendita
non occupi o lasci il posteggio assegnato perde il
diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza
maggiore.
Art.29
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
di posteggio
1. Al fine del rilascio dell’autorizzazione di cui
all’articolo 26, i Comuni fanno pervenire al servizio
regionale competente l’elenco dei posteggi liberi da
assegnare nei mercati con l’indicazione del numero
identificativo e delle caratteristiche delle aree entro
sessanta giorni dalla disponibilità del posteggio.
2. La Regione, sulla base dei dati ricevuti dai Comuni,
pubblica nel proprio bollettino ufficiale apposito bando
contenente:
a)
l’elenco, ripartito per Comune, dei posteggi da
assegnare;
b)
il termine entro il quale gli interessati devono
far pervenire al Comune sede del posteggio la domanda
corredata della relativa documentazione;
c)
il termine entro il quale il Comune redige la
graduatoria, che non può comunque superare i sessanta
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera
b);
d)
il modello fac-simile della domanda, nonché le
ulteriori modalità di presentazione delle stesse;
e)
il nominativo del funzionario responsabile del
procedimento amministrativo.
3. Per la formazione della graduatoria dei posteggi in
caso di mercati già esistenti, il Comune tiene conto
delle seguenti priorità:
a)
assegnazione per miglioramento ai titolari
dell’attività già presenti sul mercato sulla base di:
1)
maggior numero di presenze effettive maturate
nell’ambito del mercato;
2)
anzianità di inizio dell’attività
di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro
delle imprese;
3)
certificazione di invalidità per l’accesso al
lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
4)
istanza presentata da imprenditrici donne;
b)
assegnazione ai titolari di attività che hanno
rinunciato al posteggio nel mercato ai sensi del decreto
ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, articolo 19, punto 4
sulla base di:
1)
maggior numero di presenze effettive maturate
nell’ambito del mercato;
2)
anzianità dell’attività di commercio su aree
pubbliche attestata dal registro delle imprese;
3)
certificazione di invalidità per l’accesso al
lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
4)
istanza presentata da imprenditrici donne;
c)
assegnazione ai nuovi richiedenti di posteggio
sulla base di:
1)
maggior numero di presenze effettive nell’ambito
del mercato;
2)
maggior numero di presenze di spunta maturate
nell’ambito del mercato;
3)
richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari
di autorizzazione all’esercizio del
commercio su aree pubbliche, con priorità all'operatore
con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio
nazionale;
4)
anzianità dell’attività di commercio su aree
pubbliche, attestata dal registro delle imprese;
5)
certificazione di invalidità per l’accesso al
lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
6)
istanza presentata da imprenditrici donne.
4. Per la formazione della graduatoria dei posteggi in
caso di nuovi mercati, il Comune tiene conto delle
seguenti priorità:
a)
richiesta di posteggio da parte di soggetti già
titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio
su aree pubbliche, con priorità all’operatore con minor
numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;
b)
anzianità di inizio dell’attività
di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro
delle imprese;
c)
certificazione di invalidità per l’accesso al
lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
d)
istanza presentata da imprenditrici donne.
5. Ulteriori criteri possono essere fissati dal Comune
nella deliberazione di cui all’articolo 21.
6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al
posteggio, redatta in conformità alla
modulistica regionale, è inviata a mezzo raccomandata o
presentata a mano al Comune sede del mercato entro il
termine fissato dal bando regionale.
7. Nella domanda l’interessato dichiara, pena
l’esclusione:
a)
i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso
di società di persone, la ragione sociale;
b)
il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5
del d.lgs.114/1998;
c)
la denominazione del mercato e il giorno di
svolgimento;
d)
il settore o i settori merceologici;
e)
di non possedere alcuna concessione di posteggi
nello stesso mercato.
Art.30
Canoni
1. I Comuni, sentite le organizzazioni dei commercianti
maggiormente rappresentative a livello provinciale,
hanno la facoltà di fissare un canone per la concessione
del posteggio.
2. Per canone di concessione dei posteggi s’intende il
corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune per
rendere possibile l’utilizzazione del suolo pubblico ai
fini commerciali, con esclusione delle utenze idriche ed
elettriche individuali.
3. L’incremento degli oneri relativi al suolo pubblico
non può superare, dopo il primo anno di applicazione,
l’indice programmato di inflazione.
4. Per le attività svolte su aree svantaggiate i Comuni
possono ridurre i canoni come di seguito:
a)
zone periferiche: fino al 30 per cento;
b)
Comuni o frazioni di Comuni con meno di 3 mila
abitanti: fino al 50 per cento;
c)
zone montane: fino al 70 per cento;
d)
posteggi isolati: fino all’80 per cento.
Art.31
Autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma
itinerante
1.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante (TIPO
B) è rilasciata dal Comune di residenza dell’operatore
se persona fisica, dal Comune dove ha la sede legale se
trattasi di società di persone.
2.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 abilita
l’operatore anche:
a)
alla vendita al domicilio del consumatore, nonché
nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di
studio, di cura, di intrattenimento o svago;
b)
all’esercizio dell’attività nelle aree dove la
tipologia di vendita non è espressamente vietata;
c)
all’esercizio dell’attività nei posteggi che
risultino non occupati dai soggetti autorizzati.
3. La domanda di autorizzazione redatta in
conformità alla modulistica regionale deve essere
presentata al Comune e contenere, pena l’esclusione, le
seguenti dichiarazioni dell’interessato:
a)
i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso
di società di persone, la ragione sociale;
b)
il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5
del d.lgs.114/1998;
c)
il settore o i settori merceologici.
4. Alla domanda è allegata, pena l’esclusione,
dichiarazione sostitutiva di non possedere altre
autorizzazioni per l’esercizio di attività in forma
itinerante rilasciate dalla Regione Marche.
5. Ad un soggetto non può essere rilasciata più di
un’autorizzazione. Una società di persone può avere
tante autorizzazioni quanti sono i soci, nel rispetto
dei requisiti morali e professionali previsti dalla
normativa vigente; tali soggetti devono essere
nominativamente indicati nelle stesse autorizzazioni.
6. L’attività di vendita itinerante può essere
effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque
area pubblica non espressamente interdetta dal Comune,
per il tempo strettamente necessario a servire il
consumatore, senza esposizione della merce su banchi
fissi.
7. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo
21, individua le zone interdette al commercio
itinerante. E' fatto divieto di interdire al commercio
itinerante l'intero territorio comunale. Il
commercio itinerante è vietato nell'ambito delle aree
adiacenti lo svolgimento del mercato o della fiera,
intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una
distanza inferiore a km
1, o ad altra distanza eventualmente prevista dal
medesimo Comune.
Art.32
Subentro e reintestazione dell’autorizzazione
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà
dell’azienda o di un ramo d’azienda per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa
di morte, comporta il trasferimento dell’autorizzazione
amministrativa a chi subentra, purché sia in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs.114/1998.
2. Nel caso di operatori con concessione di posteggio,
la reintestazione è effettuata dal Comune sede di
mercato previa comunicazione del reintestatario con
allegata la copia dell’atto di cessione e contestuale
autocertificazione del possesso dei requisiti previsti
per l’esercizio dell’attività commerciale.
3. Nel caso di operatori itineranti l’autorizzazione è
reintestata dal Comune di residenza del subentrante.
4. Il trasferimento in gestione o in proprietà
dell’azienda comporta anche il trasferimento dei titoli
di priorità nell’assegnazione del posteggio posseduti
dal cedente, ad eccezione della data di inizio
dell’attività di commercio su aree pubbliche.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 5 del d.lgs.114/1998 deve comunicare
l’avvenuto subingresso entro trenta giorni, salvo
proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata
necessità. Trascorso tale termine, il subentrante non
può esercitare l’attività fino alla comunicazione
dell’avvenuto subingresso.
6. Il subentrante per causa di morte ha comunque la
facoltà di continuare provvisoriamente l’attività fino
alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto dei
termini di cui al comma 5, prorogabili a dodici mesi nel
caso di settore alimentare per l’acquisizione dei
requisiti professionali di cui alla lettera a) del comma
5 dell’articolo 5 del d.lgs.114/1998.
7. In caso di mancato rispetto dei tempi e delle
modalità di comunicazione del subentro, si applica la
sanzione prevista dall’articolo 22, comma 3, del d.lgs.
114/1998.
Art.33
Revoca e sospensione dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione è revocata:
a)
nel caso in cui il titolare non inizi l’attività
entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo
proroga in caso di comprovata necessità;
b)
per mancato utilizzo del posteggio in ciascun
anno solare per periodi di tempo complessivamente
superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per
malattia, gravidanza o servizio militare. Nel caso di
mercato con svolgimento inferiore all’anno, le assenze
sono calcolate in proporzione all’effettiva durata. La
decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata
utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per
periodi di tempo complessivamente superiori a quattro
mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un
numero di giorni complessivamente superiore al numero
dei giorni di attività possibili secondo il tipo di
autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il
posteggio venga utilizzato per l’esercizio di
un’attività stagionale, il numero dei giorni di mancato
utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la
decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione
alla durata dell’attività. Accertato il mancato utilizzo
del posteggio nei termini suindicati, la decadenza va
notificata all’interessato dall’organo comunale
competente;
c)
nel caso in cui l’operatore sospenda l’attività
itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di
comprovata necessità non superiore a sei mesi;
d)
nel caso in cui il titolare non sia più in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del
d.lgs.114/1998;
e)
nel caso di ulteriore violazione delle
prescrizioni in materia igienico - sanitaria, avvenuta
dopo la sospensione dell’attività.
1 bis. L'autorizzazione è sospesa nel caso in cui
l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli
oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico fino
alla regolarizzazione degli stessi. Le modalità devono
essere previste nella deliberazione comunale di cui
all'articolo 21.
Art.34
Norme particolari sull’esercizio dell’attività
1. Il Comune individua le zone aventi valore
archeologico, storico, artistico e ambientale nelle
quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è
vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini
della salvaguardia delle zone predette. Possono essere
stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio anche per
motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o
per altri motivi di pubblico interesse.
2. E’ vietato porre limitazioni e divieti per
l’esercizio dell’attività disciplinata dalla presente
legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della
posizione di operatori in sede fissa.
3. L’operatore commerciale su aree pubbliche che
eserciti l’attività in forma itinerante, nonché il
produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri
prodotti in forma itinerante, possono sostare nello
stesso punto per non più di un’ora, oltre la quale
devono spostarsi di almeno 500 metri e non
possono rioccupare la stessa area nell'arco della
giornata. Gli stessi possono sostare nei posteggi
isolati nei tempi e nei modi previsti dalla
deliberazione comunale di cui all’articolo 21.
4. L’esercizio del commercio disciplinato dal presente
capo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla
osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono
modalità, condizioni, limiti e divieti per l’accesso
alle aree predette.
5. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è
vietato il commercio sulle aree pubbliche, negli
aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
6. L’autorizzazione deve essere esibita ad ogni
richiesta degli organi di vigilanza.
7. L'esercizio dell'attività di commercio su aree
pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è
consentita su delega ai collaboratori familiari di cui
all'articolo 230 bis c.c., ai lavoratori dipendenti
anche con contratto di lavoro interinale, all'associato
in partecipazione di cui agli articoli 2549 e 2554 c.c.,
ai soggetti titolari di una collaborazione coordinata e
continuativa, nonché a tutti i soggetti previsti dalla
legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di
società di persone regolarmente costituita, i soci
possono svolgere l'attività purché il loro nominativo
sia indicato nell'autorizzazione o nella domanda di
autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini
della vigilanza sui mercati e sulle fiere, qualora il
delegato non sia indicato nell'autorizzazione stessa, è
sufficiente la presentazione di copia della
comunicazione inoltrata al comune interessato.
8. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio
commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, i
Comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino
all’esenzione per i tributi e le altre entrate di
rispettiva competenza, per le attività effettuate su
posteggi posti in Comuni e frazioni di Comuni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti nelle zone
periferiche delle aree metropolitane e negli altri
centri di minori dimensioni.
9. E’ abolito ogni precedente divieto di vendita di
merci, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico -
sanitari e delle altre prescrizioni contenute nel
presente capo e di quanto previsto dal comma 5
dell’articolo 30 del d.lgs.114/1998.
Art.35
Consistenza degli esercizi
1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli
esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni
provvedimento di rilascio, di revoca, e di decadenza
dell’autorizzazione ed ogni modifica del titolo
autorizzatorio vanno comunicati dal Comune al servizio
regionale competente entro trenta giorni.
2.. La Regione predispone la modulistica
necessaria per l'attività di commercio su aree
pubbliche, compresa l'attività dei produttori agricoli
che esercitano su aree pubbliche.
3. Nel caso di cambiamento di residenza, previa
comunicazione del titolare dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività in forma itinerante, il
Comune che ha rilasciato l’autorizzazione
stessa provvede,
entro trenta
giorni a trasmettere
al Comune di nuova residenza tutta la documentazione per
la variazione.
Art.36
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano
anche:
a)
agli industriali ed agli artigiani che intendano
esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro
prodotti;
b)
ai soggetti che intendano vendere o esporre per
la vendita al dettaglio sulle aree previste dalla legge
oggetti di antichità o di interesse storico o
archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n.
1062.
2. Le disposizioni di cui al presente capo non si
applicano:
a)
a coloro che esercitano esclusivamente la vendita
a domicilio ai sensi della normativa vigente;
b) ai produttori agricoli i quali esercitano la vendita
sulle aree pubbliche sulla base della normativa vigente,
salvo che per le disposizioni relative alle
concessioni di posteggi ed alle soste per l'esercizio
delle attività in forma itinerante.
c)
ai pescatori e alle cooperative di pescatori,
nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendono
al pubblico e al dettaglio la cacciagione e i prodotti
ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della
loro attività e a coloro che esercitano la vendita di
prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su
terreni soggetti a usi civici nell’esercizio dei diritti
di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
d)
a chi vende o espone per la vendita le proprie
opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere
creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura
scientifica o informativa, realizzate anche mediante
supporto informatico;
e) all’attività di vendita effettuata durante il periodo
di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di
prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi
le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri
oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni
stesse.
Art.37
Norme transitorie e finali
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
lettere a) e b), della legge 28 marzo 1991, n.112 devono
essere trasformate nella nuova autorizzazione di tipo A
dai Comuni sede di posteggio.
2. I Comuni, entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, annullano d’ufficio il posteggio
riportato nel modello SIREDI attuale e contestualmente
rilasciano il nuovo modello con l’indicazione del
posteggio.
3. Le autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera c), della legge 112/1991 per il commercio
itinerante devono essere trasformate nelle nuove
autorizzazioni di tipo B dai Comuni che hanno rilasciato
il titolo.
4. I Comuni, entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, procedono d’ufficio alla revoca
dell’autorizzazione attuale e al contestuale rilascio
della nuova autorizzazione.
5. Copia delle nuove autorizzazioni deve essere inviata
al servizio competente della Regione.
6. Le presenze maturate su un'autorizzazione rilasciata
ai sensi della legge 112/1991, articolo 1, comma 2,
lettere a) e b), per spunta nei mercati ed effettive
nelle fiere si assegnano, su indicazione dell'operatore,
esclusivamente ad una delle autorizzazioni trasformate
nelle nuove tipologie.
7. L'operatore commerciale titolare di più
autorizzazioni amministrative al commercio su aree
pubbliche di tipo A o B, se rinuncia autonomamente ad
una delle due autorizzazioni, può chiedere al Comune
competente la trascrizione delle presenze maturate nei
mercati e nelle fiere in una autorizzazione in suo
possesso.
Nel caso di rinuncia di autorizzazioni rilasciate da
comuni fuori regione, è possibile trascrivere solo le
presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si
svolgono nelle Marche.
8. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree
pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che
riguardano gli altri commercianti al dettaglio, purché
non contrastino con le specifiche disposizioni del
presente capo.
9. Il commercio su aree pubbliche viene esercitato con
riferimento ai settori merceologici ed ai requisiti di
cui all’articolo 5 del d.lgs.114/1998.
10. Sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dagli
operatori alla data di entrata in vigore della presente
legge.
10 bis. I Comuni procedono al rilascio della nuova
autorizzazione per conversione e per subentro agli
operatori marchigiani in possesso di titolo
autorizzatorio rilasciato da altra regione la cui
normativa regionale non preveda la conversione e il
subentro ad operatori non residenti. Le modalità
operative per il rilascio della nuova autorizzazione
sono predisposte dalla Giunta Regionale.
CAPO III
Disposizioni comuni e abrogazioni
Art.38
Osservatorio sulla rete commerciale
1. In conformità ai principi sanciti nell’articolo 6
dello Statuto e a quanto stabilito nell’articolo 6 del
d.lgs.114/1998 è istituito l’Osservatorio sulla rete
commerciale, composto da:
a)
l’assessore competente in materia di commercio o
suo delegato, che lo presiede;
b)
un rappresentante dell’ANCI;
c)
un rappresentante dell’UPI;
d)
un rappresentante dell’UNCEM;
e)
un rappresentante designato congiuntamente dalle
camere di commercio della regione;
f)
un rappresentante designato congiuntamente dalle
associazioni dei consumatori iscritte nel registro di
cui alla legge regionale 16 giugno 1998, n.15;
g)
un rappresentante designato congiuntamente dalle
organizzazioni degli imprenditori commerciali
maggiormente rappresentative a livello regionale;
h)
un rappresentante designato congiuntamente dalle
organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. L’Osservatorio opera all’interno del servizio
competente in materia di commercio e svolge un’attività
di monitoraggio riferita all’entità e all’efficienza
della rete distributiva, nonché alle dinamiche
occupazionali del settore.
3. Al fine di assistere l’Osservatorio di cui al comma 1
è istituito un comitato tecnico scientifico, che può
operare anche tramite sottogruppi, composto da:
a)
i dirigenti dei servizi regionali competenti in
materia di commercio e di statistica o loro delegati;
b)
un rappresentante per ognuna delle camere di
commercio della regione;
c)
otto rappresentanti dell’ANCI;
d)
due rappresentanti designati dalle organizzazioni
degli imprenditori commerciali maggiormente
rappresentative a livello regionale;
e)
un rappresentante designato congiuntamente dalle
organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello regionale;
f)
un rappresentante designato congiuntamente dalle
associazioni dei consumatori iscritte nel registro di
cui alla legge regionale n.15/1998.
4. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti
gli atti necessari alla costituzione dell’Osservatorio e
del comitato fissandone con propria deliberazione, da
emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, gli indirizzi ed i criteri di
operatività.
5. Ai componenti dell’Osservatorio e del comitato
estranei all’Amministrazione regionale sono corrisposti
l’indennità e i rimborsi spese previsti dalla legge
regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art.39
Centri di assistenza tecnica
1. La Giunta regionale autorizza con apposito
provvedimento i centri di assistenza tecnica alle
imprese del terziario commerciale, ai sensi
dell’articolo 23 del d.lgs.114/1998.
2. L’attività di assistenza tecnica può essere prestata
da centri di assistenza alle imprese costituiti, anche
in forma consortile, dalle associazioni di categoria più
rappresentative a livello provinciale e da altri
soggetti interessati.
3. La Giunta regionale dispone con proprio provvedimento
il numero massimo dei centri autorizzabili, le modalità
di funzionamento, gli indirizzi e i criteri di priorità
per la costituzione.
Art.40
Corsi abilitanti per l’esercizio dell’attività nel
settore alimentare
1. Oltre ai corsi previsti dalla vigente normativa
nazionale e regionale, le Province provvedono a
programmare e istituire:
a)
corsi per l’esercizio del commercio alimentare di
cui all’articolo 5, comma 5, lettera a), del
d.lgs.114/1998, con un monte ore non inferiore alle 80
ore di lezione e non superiore alle 120 ore;
b)
corsi per l’aggiornamento e la riqualificazione
degli operatori commerciali e dei dipendenti di aziende
commerciali, con un monte ore non inferiore alle 36 ore
di lezione.
2. I corsi previsti al comma 1, lettera a), debbono
prevedere materie attinenti alla legislazione igienico -
sanitaria e alle tecnologie alimentari, con particolare
riferimento agli aspetti relativi alla conservazione,
manipolazione e trasformazione degli alimenti sia
freschi che conservati nonché alla legislazione sul
commercio, con particolare riguardo alla sicurezza e
all’informazione del consumatore e alla legislazione
generale del settore, con particolare riguardo agli
aspetti gestionali dell’attività commerciale.
3. I corsi previsti al comma 1, lettera b) devono
prevedere materie attinenti all’innovazione tecnologica
e organizzativa, alla gestione economica e finanziaria
di impresa e all’accesso ai finanziamenti, anche
comunitari, alla sicurezza e alla tutela dei
consumatori, alla tutela dell’ambiente, all’igiene e
alla sicurezza sul lavoro, alla certificazione di
qualità degli esercizi commerciali.
4. Per i corsi di cui all’articolo 5, comma 5, lettera
a) del d.lgs. 114/1998, uno dei docenti del corso
presente nella commissione esaminatrice deve essere
esperto del settore igienico-sanitario.
Art.41
Sanzioni
1. In caso di violazione delle norme di cui alla
presente legge
e ai regolamenti comunali
si applicano le sanzioni previste dagli articoli 22 e 29
del d.lgs.114/1998.
1 bis. I Comuni, per la violazione ai regolamenti
comunali in materia di commercio su aree pubbliche,
possono prevedere sanzioni inferiori a quanto stabilito
dagli articoli 22 e 29 del d.lgs.114/98.
Art.41 bis
Vigilanza e controllo
1. La vigilanza
sull'applicazione della presente legge è esercitata dai
Comuni, nonché da personale regionale all'uopo
incaricato dal dirigente della struttura regionale
competente in materia di commercio.
2. Il presidente della giunta regionale, in caso di
mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio
delle funzioni amministrative di cui alla presente legge
o in caso di adozione di atti amministrativi generali o
di regolamenti in violazione delle prescrizioni previste
dalle leggi, può adottare nell'esercizio delle funzioni
di vigilanza di cui al comma 1 e previa diffida, i
provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad
assicurare il rispetto dei termini e delle norme
violate.
Art.42
Abrogazioni
1.
Sono abrogate le leggi regionali 24 agosto 1977,
n.32; 27 dicembre 1993, n.34; 9 maggio 1994, n.17; 23
gennaio 1996, n.3 e 21 novembre 1997, n.68.
2.
Sono altreSi abrogati:
a)
l’articolo 51, comma 4, della legge regionale 5
agosto 1992, n.34;
b)
il titolo I della legge regionale 5 aprile 1994,
n.12;
c)
il regolamento regionale 22 dicembre 1997, n.48.
Art.42 bis
1.
La giunta regionale adotta, entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e
le modalità per l'applicazione, nonché la modulistica
relativa e il regolamento - tipo concernente il settore
del commercio su aree pubbliche.
2.
Qualora non abbiano già provveduto, i Comuni
adottano le norme e i criteri di cui all'articolo 12,
comma 1 della legge regionale n.26/1999 entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art.42 ter
1. Le tabelle C e D allegate alla legge regionale n.26/1999
sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente
legge.