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Nuova legge regionale sul commercio su aree pubbliche

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(Legge 26/99 - Legge 19/02 - Legge 9/05)

CAPO II

Esercizio del commercio su aree pubbliche

 

 

Art.19

Indirizzi regionali in materia di programmazione

 

1. In materia di programmazione del commercio su aree pubbliche i comuni devono attenersi ai seguenti criteri, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative:

a)      valutazione delle condizioni di ubicazione e d’assetto dei propri mercati con l’obbligo di dotare le aree mercatali di servizi igienici e di impianti adeguati per l’allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle norme vigenti che tutelano le esigenze igienico - sanitarie;

b)      riqualificazione della situazione esistente;

c)      localizzazione in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi per parcheggio dei mezzi degli operatori;

d)      individuazione delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche considerando la realtà commerciale dell’intero territorio comunale;

e)      creazione di nuovi spazi occupazionali per gli operatori che intendono svolgere l’esercizio del commercio su aree pubbliche, tenendo conto di un adeguato equilibrio tra le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in atto nel territorio comunale;

f)        destinazione di aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche favorendo le zone in via di espansione e le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all’andamento turistico stagionale;

g)      localizzazione dei nuovi mercati in aree circoscritte, attrezzate e con servizi, al fine di riequilibrare i flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o quelle aree afflitte da congestionamento di traffico;

h)      individuazione di aree pubbliche o private, coperte o scoperte, al fine dell’eliminazione dei mercati posti sulla strada che congestionano il traffico e non favoriscono la viabilità cittadina;

i)        ammodernamento delle strutture esistenti per assicurare un migliore servizio agli operatori per l’esercizio della propria attività con moderni mezzi di vendita;

j)        individuazione, per i mercati giornalieri a prevalenza alimentare, di aree al servizio dei quartieri al fine di ridurre la mobilità dei residenti e creare una rete di mercati rionali giornalieri.

2. L’istituzione di nuovi mercati è vincolata ad una verifica della potenzialità dei mercati su aree pubbliche esistenti e dell’eventuale carenza del commercio in sede fissa, per far fronte alle esigenze della popolazione residente e non residente.

3. Nell’individuazione delle aree di cui al comma 2, il Comune deve rispettare:

a)      le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;

b)      i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;

c)      le limitazioni e i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico - sanitari o di pubblico interesse in genere;

d)      le limitazioni o i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;

e)      le caratteristiche socio-economiche del territorio;

f)        la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e non residente.

4. L’istituzione, la soppressione e lo spostamento dei mercati e delle fiere, nonché le loro modalità di funzionamento sono deliberati dal Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori.

5. Nella determinazione delle aree relative ai mercati ed alle fiere sono stabiliti:

a)      l’ampiezza complessiva;

b)      la periodicità;

c)      la localizzazione;

d)      il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie e le modalità di assegnazione in osservanza a quanto disposto nella presente legge;

e)      i posteggi riservati ai produttori agricoli ed i relativi criteri di assegnazione.

6. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.

7. I Comuni possono determinare le tipologie dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico - sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi.

7 bis. Nella deliberazione di cui all'articolo 21, i Comuni possono individuare posteggi isolati nell'ambito del proprio territorio.

 

 

Art.20

Mercato e fiera

 

1. Ai sensi dell’articolo 27 del d.lgs.114/1998 per mercato s’intende l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi.

2. Il mercato può essere:

a)      ordinario, quando non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;

b)      specializzato, quando per il 90% dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10% sono merceologie di servizio al mercato stesso;

c)      stagionale, quando la durata dello stesso non sia inferiore a un mese e non superiore a sei mesi;

d)      straordinario, quando lo stesso si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari.

3. Per fiera s’intende la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

4. Per fiera specializzata s’intende la manifestazione dove per il 90 per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10 per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa.

4 bis. Per presenze effettive in un mercato o in una fiera si intende il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività.

4 ter. Per presenze di spunta in un mercato o in una fiera si intende il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività.

 

 

Art.21

Disciplina dei mercati e delle fiere

 

1. Il Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, adotta con apposita deliberazione la disciplina dei mercati e delle fiere entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione dispone, in via generale, in ordine a:

a)      la tipologia del mercato o della fiera, specificando il numero dei posteggi;

b)      i giorni di svolgimento;

c)      la localizzazione e l’articolazione del mercato, compresa l’eventuale sua suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;

d)      le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;

e)      la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

f)        le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

g)      le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori, nel rispetto di quanto previsto nella presente legge;

h)      le modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato;

i)        le modalità e i divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita;

j)        le ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni di posteggio;

k)      le norme igienico - sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della sanità;

l)        le sanzioni da applicarsi nell’ipotesi di violazione dei regolamenti comunali e quelle di cui al d.lgs.114/1998;

m)    le modalità di esercizio della vigilanza;

n)      i posteggi riservati ai produttori agricoli,  agli artigiani, ai mestieranti ed alle associazioni senza scopo di lucro;

o)      le modalità di svolgimento delle fiere e del mercato in caso di coincidenza delle due manifestazioni.

3. Nella deliberazione comunale di cui al comma 1 i Comuni individuano i mercati e le fiere, in occasione dei quali i commercianti in sede fissa possono tenere aperti gli esercizi anche per tutta la durata della manifestazione, in deroga al rispetto degli orari e all'obbligo di chiusura festiva., nonché le relative aree interessate.

3 bis. I Comuni possono aggiungere posteggi riservati ai soggetti svantaggiati in percentuale non superiore al 10% del numero complessivo.

 

 

Art.22

Soppressione e trasferimento

 

1. La soppressione del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l’aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti con atto del Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. La soppressione di mercati o fiere, anche temporaneamente, può essere disposta dal Comune in presenza delle seguenti condizioni:

a)      caduta sistematica della domanda;

b)      numero esiguo di operatori;

c)      motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.

3. Il trasferimento del mercato o della fiera di cui all'articolo 27, comma 3, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dal Comune per:

a)      motivi di pubblico interesse;

b)      cause di forza maggiore;

c)      limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico - sanitari.

4. Qualora si proceda al trasferimento dell’intero mercato o della fiera di cui all'articolo 27, comma 3 in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene tenendo conto dei seguenti dati:

a)      anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considera l'anzianità maturata dal cedente;

b)      anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell’attività da parte dell’acquirente, mentre nel caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell’attività da parte del titolare;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

5. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi di cui all’articolo 27, comma 3, e fino ad un massimo del 40 per cento dei posteggi, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata con le modalità previste dalla deliberazione di cui all’articolo 21, nell’osservanza dei seguenti criteri:

a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considera l'anzianità maturata dal cedente;

b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell’attività da parte dell’acquirente, mentre nel caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell’attività da parte del titolare;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

 

 

Art.23

Orari e ulteriori disposizioni

 

1. Il Comune, in materia di commercio su aree pubbliche, si attiene ai seguenti indirizzi:

a)      i giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio;

b)      possono essere stabilite limitazioni nei casi e per periodi in cui l’area non sia disponibile per l’uso commerciale per motivi di polizia stradale, igienico-sanitario e di pubblico interesse;

d)      sono vietati i mercati domenicali di nuova istituzione di qualsiasi genere;

e)      il divieto di cui alla lettera d) non si applica all’istituzione di nuovi mercati nei periodi di deroga all’obbligo di chiusura domenicale;

f)        sono fatti salvi i mercati che all’entrata in vigore della presente legge si effettuano nel giorno di domenica o festivo;

h)      si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari di cui al titolo IV del d.lgs.114/1998 e degli indirizzi regionali.

 

 

 

 

Art.24

Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche

 

1. La Regione istituisce il calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche. Il calendario, pubblicato nel B.U.R. della Regione entro il 30 dicembre, elenca, in ordine cronologico per comune, i mercati e le fiere con le seguenti indicazioni:

a)      luogo in cui si svolge la manifestazione;

b)      denominazione;

c)      data di svolgimento;

d)      settori merceologici;

e)      orario di apertura;

f)        numero complessivo di posteggi.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno i Comuni inviano al servizio competente della Regione la situazione relativa ai loro mercati e fiere con l’indicazione della denominazione, della localizzazione, dell’ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell’orario di apertura e chiusura e, nell’ipotesi di mercati, anche dell’assegnatario del posteggio.

3. Al fine dell’aggiornamento dei dati, i Comuni inviano al servizio competente della Regione, entro trenta giorni, copia degli atti relativi al rilascio di nuove autorizzazioni, subingressi, cessazioni e decadenze.

 

 

Art.25

Requisiti per l’esercizio dell’attività

 

1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’articolo 5 del d.lgs.114/1998 ed al rilascio dell’autorizzazione amministrativa e può essere svolto:

a)      su posteggi dati in concessione per dieci anni;

b)      su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

2. L’autorizzazione rilasciata abilita sia alla vendita sia alla somministrazione di prodotti alimentari sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti richiesti. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare dal titolo autorizzatorio.

3. L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute.

 

 

Art.26

Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio

 

1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio (Tipo A) è rilasciata dal Comune sede di posteggio e abilita anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale, nelle aree dove tale tipologia di vendita non è espressamente vietata.

2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla disponibilità del posteggio richiesto o di altro posteggio adeguato alle attrezzature dell’operatore.

3. Un operatore commerciale può richiedere più autorizzazioni in mercati diversi anche negli stessi giorni.

4. In occasione di particolari eventi o riunioni di persone, il Comune può rilasciare anche a coloro che non siano già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, nei limiti dei posteggi appositamente previsti, concessioni od autorizzazioni temporanee valide per i giorni di svolgimento dei predetti eventi e riunioni.

 

 

Art.27

Disposizioni per i posteggi nelle fiere

 

1. Le aree destinate alle fiere sono determinate dal Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

2. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano, per quanto compatibili, anche alle aree oggetto del presente articolo.

3. L’80 per cento dei posteggi nelle fiere che si svolgono almeno una volta l’anno può essere assegnato, mediante autorizzazione rilasciata sulla base di apposita modulistica regionale per un periodo di dieci anni rinnovabile, agli operatori che vi hanno operato almeno tre anni nell’ultimo quinquennio e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito bando comunale.

4. Nell’assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al comma 3 sono osservati, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:

a)      maggior numero di presenze effettive nella fiera riferite ad una specifica autorizzazione amministrativa;

b)      anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

c)      certificazione di invalidità per l’accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

d)      istanza presentata da imprenditrici donne;

e)      ulteriori criteri previsti dal Comune, fermo restando che sono inammissibili priorità basate sulla cittadinanza, residenza e sede legale dell’operatore.

5. La concessione decennale del posteggio nelle aree di cui al comma 3 è limitata ai giorni della fiera e decade, con la relativa autorizzazione, quando l’operatore non partecipa alla fiera per tre anni, salvi i casi di malattia, gravidanza e servizio militare, previa comunicazione.

6. Nell’assegnazione dei posteggi liberi nelle fiere sono osservati i criteri di cui al comma 4.

7. Le domande di concessione dei posteggi liberi debbono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata o presentate al Comune sede della fiera almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o entro il termine inferiore previsto dalla deliberazione comunale di cui all’articolo 21.

8. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è affissa all’albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Dopo la formulazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro o affitto di azienda.

9. La registrazione delle presenze effettive in una fiera viene effettuata entro l’orario stabilito dalla deliberazione comunale di cui all’articolo 21, annotando nome e cognome dell’operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa.

10. L’operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, presenta ai fini della registrazione della presenza una sola autorizzazione.

11. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dall’organo comunale competente sulla base di documenti probanti l’effettiva partecipazione alla manifestazione.

12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni istituiscono il registro delle presenze effettive nella fiera ed il registro delle presenze di spunta, secondo gli indirizzi e la modulistica regionale.

13. L’assegnazione dei posteggi non occupati all’apertura della fiera è effettuata, durante l’orario previsto dalla deliberazione comunale di cui all’articolo 21, procedendo in primo luogo ad esaurire la graduatoria tra gli operatori presenti. Ultimata la graduatoria si procederà all’assegnazione dei posteggi eventualmente liberi agli operatori che non hanno inoltrato la domanda, ma presenti nella giornata della fiera, secondo i seguenti criteri:

a)      maggior numero di presenze effettive nella fiera;

b)      maggior numero di presenze per spunta di cui all’apposito registro comunale;

c)      anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese.

14. Al fine di favorire l’integrazione e lo scambio di operatori tra i diversi paesi dell’Unione Europea, il Comune può autorizzare posteggi aggiuntivi riservati ad operatori comunitari.

15. l Comune può destinare posteggi riservati a merceologie mancanti o carenti nella fiera nel limite massimo del 5 per cento del totale.

15 bis. In caso di fiere o mercati concomitanti, l'operatore commerciale può operare anche con la copia autenticata dell'autorizzazione e idonea certificazione comunale dove risulti l'assegnazione del posteggio nella fiera o nel mercato concomitante.

15 ter. Lo scambio consensuale di posteggio all'interno della stessa fiera, di cui all'art.27, comma 3, è accoglibile ove non contrasti con la normativa in vigore. La domanda di scambio, con allegata scrittura privata registrata, è presentata al Comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.

15 quater. Nessun operatore può esercitare in più di un posteggio contemporaneamente nella stessa fiera, ad esclusione di chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti nella stessa fiera con autorizzazione di cui al comma 3.

 

 

Art.28

Disposizioni per i posteggi nei mercati

 

1. La concessione del posteggio nei mercati ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata su semplice comunicazione dell’interessato. La concessione del posteggio non può essere ceduta se non con l’azienda commerciale o un ramo d’azienda.

2. L’operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.

3          Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sia titolare di più posteggi nello stesso mercato e a chi subentri nell’attività di altre aziende già operanti nello stesso mercato.

4. I posteggi debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come banchi di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell’area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

5. Presso ogni Comune deve essere disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del comune, contenente il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi medesimi.

6. I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, entro l’orario stabilito dalla deliberazione comunale di cui all’articolo 21, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche sulla base delle seguenti priorità:

a)      maggior numero di presenze effettive maturate nel mercato;

b)      maggior numero di presenze di spunta maturate nel mercato;

c)      anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

d)      ulteriori criteri previsti dal comune.

     6 bis. L’area in concessione di cui al comma 6 non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo.

6 ter. Non è ammesso a partecipare alla spunta l'operatore già titolare di un posteggio nel mercato o nella fiera.

7. L’operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività disciplinata dal presente capo.

8. La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso l’interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore, salvo diversa indicazione da parte dell’operatore, e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell’operatore stesso. Questi, in attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l’attività nell’area libera del mercato di appartenenza, che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari.

9. L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata giornalmente entro l’orario stabilito dalla deliberazione comunale di cui all’articolo 21, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente.

10. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata entro l’orario stabilito dalla deliberazione comunale di cui all’articolo 21, annotando cognome e nome dell’operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa nell'apposita modulistica regionale.

11. L’operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, deve presentare ai fini della registrazione della presenza una sola autorizzazione.

12. Lo scambio consensuale di posteggio all'interno di uno stesso mercato è accoglibile purché non contrasti con la normativa in vigore. La domanda di scambio, con allegata scrittura privata registrata, è presentata al Comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.

13. L’operatore che effettua l’operazione di spunta ed avendo la possibilità di svolgere l’attività di vendita non occupi o lasci il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore.

 

 

Art.29

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di posteggio

 

1. Al fine del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 26, i Comuni fanno pervenire al servizio regionale competente l’elenco dei posteggi liberi da assegnare nei mercati con l’indicazione del numero identificativo e delle caratteristiche delle aree entro sessanta giorni dalla disponibilità del posteggio.

2. La Regione, sulla base dei dati ricevuti dai Comuni, pubblica nel proprio bollettino ufficiale apposito bando contenente:

a)      l’elenco, ripartito per Comune, dei posteggi da assegnare;

b)      il termine entro il quale gli interessati devono far pervenire al Comune sede del posteggio la domanda corredata della relativa documentazione;

c)      il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare i sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b);

d)      il modello fac-simile della domanda, nonché le ulteriori modalità di presentazione delle stesse;

e)      il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo.

3. Per la formazione della graduatoria dei posteggi in caso di mercati già esistenti, il Comune tiene conto delle seguenti priorità:

a)      assegnazione per miglioramento ai titolari dell’attività già presenti sul mercato sulla base di:

1)     maggior numero di presenze effettive maturate nell’ambito del mercato;

2)     anzianità di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;

3)     certificazione di invalidità per l’accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

4)     istanza presentata da imprenditrici donne;

b)      assegnazione ai titolari di attività che hanno rinunciato al posteggio nel mercato ai sensi del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, articolo 19, punto 4 sulla base di:

1)     maggior numero di presenze effettive maturate nell’ambito del mercato;

2)     anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

3)     certificazione di invalidità per l’accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

4)     istanza presentata da imprenditrici donne;

c)      assegnazione ai nuovi richiedenti di posteggio sulla base di:

1)      maggior numero di presenze effettive nell’ambito del mercato;

2)      maggior numero di presenze di spunta maturate nell’ambito del mercato;

3)      richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità all'operatore con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;

4)      anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;

5)      certificazione di invalidità per l’accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

6)      istanza presentata da imprenditrici donne.

4. Per la formazione della graduatoria dei posteggi in caso di nuovi mercati, il Comune tiene conto delle seguenti priorità:

a)      richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità all’operatore con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;

b)      anzianità di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;

c)              certificazione di invalidità per l’accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

d)      istanza presentata da imprenditrici donne.

5. Ulteriori criteri possono essere fissati dal Comune nella deliberazione di cui all’articolo 21.

6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al posteggio, redatta in conformità alla modulistica regionale, è inviata a mezzo raccomandata o presentata a mano al Comune sede del mercato entro il termine fissato dal bando regionale.

7. Nella domanda l’interessato dichiara, pena l’esclusione:

a)      i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;

b)      il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs.114/1998;

c)      la denominazione del mercato e il giorno di svolgimento;

d)      il settore o i settori merceologici;

e)      di non possedere alcuna concessione di posteggi nello stesso mercato.

 

 

Art.30

Canoni

 

1. I Comuni, sentite le organizzazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello provinciale, hanno la facoltà di fissare un canone per la concessione del posteggio.

2. Per canone di concessione dei posteggi s’intende il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune per rendere possibile l’utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali, con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali.

3. L’incremento degli oneri relativi al suolo pubblico non può superare, dopo il primo anno di applicazione, l’indice programmato di inflazione.

4. Per le attività svolte su aree svantaggiate i Comuni possono ridurre i canoni come di seguito:

a)      zone periferiche: fino al 30 per cento;

b)      Comuni o frazioni di Comuni con meno di 3 mila abitanti: fino al 50 per cento;

c)      zone montane: fino al 70 per cento;

d)      posteggi isolati: fino all’80 per cento.

 

 

Art.31

Autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante

 

1.      L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante (TIPO B) è rilasciata dal Comune di residenza dell’operatore se persona fisica, dal Comune dove ha la sede legale se trattasi di società di persone.

2.      2. L’autorizzazione di cui al comma 1 abilita l’operatore anche:

a)      alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b)      all’esercizio dell’attività nelle aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata;

c)      all’esercizio dell’attività nei posteggi che risultino non occupati dai soggetti autorizzati.

3. La domanda di autorizzazione redatta in conformità alla modulistica regionale deve essere presentata al Comune e contenere, pena l’esclusione, le seguenti dichiarazioni dell’interessato:

a)      i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;

b)      il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs.114/1998;

c)      il settore o i settori merceologici.

4. Alla domanda è allegata, pena l’esclusione, dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni per l’esercizio di attività in forma itinerante rilasciate dalla Regione Marche.

5. Ad un soggetto non può essere rilasciata più di un’autorizzazione. Una società di persone può avere tante autorizzazioni quanti sono i soci, nel rispetto dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente; tali soggetti devono essere nominativamente indicati nelle stesse autorizzazioni.

6. L’attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi.

7. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 21, individua le zone interdette al commercio itinerante. E' fatto divieto di interdire al commercio itinerante l'intero territorio comunale. Il commercio itinerante è vietato nell'ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del mercato o della fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a km 1, o ad altra distanza eventualmente prevista dal medesimo Comune.

 

 

Art.32

Subentro e reintestazione dell’autorizzazione

 

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra, purché sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs.114/1998.

2. Nel caso di operatori con concessione di posteggio, la reintestazione è effettuata dal Comune sede di mercato previa comunicazione del reintestatario con allegata la copia dell’atto di cessione e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività commerciale.

3. Nel caso di operatori itineranti l’autorizzazione è reintestata dal Comune di residenza del subentrante.

4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell’assegnazione del posteggio posseduti dal cedente, ad eccezione della data di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche.

5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs.114/1998 deve comunicare l’avvenuto subingresso entro trenta giorni, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. Trascorso tale termine, il subentrante non può esercitare l’attività fino alla comunicazione dell’avvenuto subingresso.

6. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l’attività fino alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto dei termini di cui al comma 5, prorogabili a dodici mesi nel caso di settore alimentare per l’acquisizione dei requisiti professionali di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 5 del d.lgs.114/1998.

7. In caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di comunicazione del subentro, si applica la sanzione prevista dall’articolo 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998.

 

 

Art.33

Revoca e sospensione dell’autorizzazione

 

1. L’autorizzazione è revocata:

a)      nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b)      per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Nel caso di mercato con svolgimento inferiore all’anno, le assenze sono calcolate in proporzione all’effettiva durata. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l’esercizio di un’attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell’attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza va notificata all’interessato dall’organo comunale competente;

c)      nel caso in cui l’operatore sospenda l’attività itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi;

d)      nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs.114/1998;

e)      nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico - sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell’attività.

1 bis. L'autorizzazione è sospesa nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico fino alla regolarizzazione degli stessi. Le modalità devono essere previste nella deliberazione comunale di cui all'articolo 21.

 

 

 

Art.34

Norme particolari sull’esercizio dell’attività

 

1. Il Comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

2. E’ vietato porre limitazioni e divieti per l’esercizio dell’attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

3. L’operatore commerciale su aree pubbliche che eserciti l’attività in forma itinerante, nonché il produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, possono sostare nello stesso punto per non più di un’ora, oltre la quale devono spostarsi di almeno 500 metri e non possono rioccupare la stessa area nell'arco della giornata. Gli stessi possono sostare nei posteggi isolati nei tempi e nei modi previsti dalla deliberazione comunale di cui all’articolo 21.

4. L’esercizio del commercio disciplinato dal presente capo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l’accesso alle aree predette.

5. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

6. L’autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

7. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentita su delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230 bis c.c., ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all'associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e 2554 c.c., ai soggetti titolari di una collaborazione coordinata e continuativa, nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini della vigilanza sui mercati e sulle fiere, qualora il delegato non sia indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al comune interessato.

8. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, i Comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all’esenzione per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza, per le attività effettuate su posteggi posti in Comuni e frazioni di Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti nelle zone periferiche delle aree metropolitane e negli altri centri di minori dimensioni.

9. E’ abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico - sanitari e delle altre prescrizioni contenute nel presente capo e di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 30 del d.lgs.114/1998.

 

 

Art.35

Consistenza degli esercizi

 

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, di revoca, e di decadenza dell’autorizzazione ed ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal Comune al servizio regionale competente entro trenta giorni.

2.. La Regione predispone la modulistica necessaria per l'attività di commercio su aree pubbliche, compresa l'attività dei produttori agricoli che esercitano su aree pubbliche.

3. Nel caso di cambiamento di residenza, previa comunicazione del titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante, il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione stessa provvede, entro trenta giorni a trasmettere al Comune di nuova residenza tutta la documentazione per la variazione.

 

 

Art.36

Ambito di applicazione

 

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche:

a)      agli industriali ed agli artigiani che intendano esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti;

b)      ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree previste dalla legge oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

2. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:

a)      a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;

b) ai produttori agricoli i quali esercitano la vendita sulle aree pubbliche sulla base della normativa vigente, salvo che per le disposizioni relative alle concessioni di posteggi ed alle soste per l'esercizio delle attività in forma itinerante.

c)      ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico e al dettaglio la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita di prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

d)      a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

e) all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse.

 

 

Art.37

Norme transitorie e finali

 

1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 28 marzo 1991, n.112 devono essere trasformate nella nuova autorizzazione di tipo A dai Comuni sede di posteggio.

2. I Comuni, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, annullano d’ufficio il posteggio riportato nel modello SIREDI attuale e contestualmente rilasciano il nuovo modello con l’indicazione del posteggio.

3. Le autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 112/1991 per il commercio itinerante devono essere trasformate nelle nuove autorizzazioni di tipo B dai Comuni che hanno rilasciato il titolo.

4. I Comuni, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, procedono d’ufficio alla revoca dell’autorizzazione attuale e al contestuale rilascio della nuova autorizzazione.

5. Copia delle nuove autorizzazioni deve essere inviata al servizio competente della Regione.

6. Le presenze maturate su un'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 112/1991, articolo 1, comma 2, lettere a) e b), per spunta nei mercati ed effettive nelle fiere si assegnano, su indicazione dell'operatore, esclusivamente ad una delle autorizzazioni trasformate nelle nuove tipologie.

7. L'operatore commerciale titolare di più autorizzazioni amministrative al commercio su aree pubbliche di tipo A o B, se rinuncia autonomamente ad una delle due autorizzazioni, può chiedere al Comune competente la trascrizione delle presenze maturate nei mercati e nelle fiere in una autorizzazione in suo possesso. Nel caso di rinuncia di autorizzazioni rilasciate da comuni fuori regione, è possibile trascrivere solo le presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nelle Marche.

8. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, purché non contrastino con le specifiche disposizioni del presente capo.

9. Il commercio su aree pubbliche viene esercitato con riferimento ai settori merceologici ed ai requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs.114/1998.

10. Sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori alla data di entrata in vigore della presente legge.

10 bis. I Comuni procedono al rilascio della nuova autorizzazione per conversione e per subentro agli operatori marchigiani in possesso di titolo autorizzatorio rilasciato da altra regione la cui normativa regionale non preveda la conversione e il subentro ad operatori non residenti. Le modalità operative per il rilascio della nuova autorizzazione sono predisposte dalla Giunta Regionale.

 

 

CAPO III

Disposizioni comuni e abrogazioni

 

 

Art.38

Osservatorio sulla rete commerciale

 

1. In conformità ai principi sanciti nell’articolo 6 dello Statuto e a quanto stabilito nell’articolo 6 del d.lgs.114/1998 è istituito l’Osservatorio sulla rete commerciale, composto da:

a)      l’assessore competente in materia di commercio o suo delegato, che lo presiede;

b)      un rappresentante dell’ANCI;

c)      un rappresentante dell’UPI;

d)      un rappresentante dell’UNCEM;

e)      un rappresentante designato congiuntamente dalle camere di commercio della regione;

f)        un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui alla legge regionale 16 giugno 1998, n.15;

g)      un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni degli imprenditori commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale;

h)      un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. L’Osservatorio opera all’interno del servizio competente in materia di commercio e svolge un’attività di monitoraggio riferita all’entità e all’efficienza della rete distributiva, nonché alle dinamiche occupazionali del settore.

3. Al fine di assistere l’Osservatorio di cui al comma 1 è istituito un comitato tecnico scientifico, che può operare anche tramite sottogruppi, composto da:

a)      i dirigenti dei servizi regionali competenti in materia di commercio e di statistica o loro delegati;

b)      un rappresentante per ognuna delle camere di commercio della regione;

c)      otto rappresentanti dell’ANCI;

d)      due rappresentanti designati dalle organizzazioni degli imprenditori commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale;

e)      un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

f)        un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui alla legge regionale n.15/1998.

4. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione dell’Osservatorio e del comitato fissandone con propria deliberazione, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi ed i criteri di operatività.

5. Ai componenti dell’Osservatorio e del comitato estranei all’Amministrazione regionale sono corrisposti l’indennità e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art.39

Centri di assistenza tecnica

 

1. La Giunta regionale autorizza con apposito provvedimento i centri di assistenza tecnica alle imprese del terziario commerciale, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs.114/1998.

2. L’attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale e da altri soggetti interessati.

3. La Giunta regionale dispone con proprio provvedimento il numero massimo dei centri autorizzabili, le modalità di funzionamento, gli indirizzi e i criteri di priorità per la costituzione.

 

 

 

 

Art.40

Corsi abilitanti per l’esercizio dell’attività nel settore alimentare

 

1. Oltre ai corsi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, le Province provvedono a programmare e istituire:

a)      corsi per l’esercizio del commercio alimentare di cui all’articolo 5, comma 5, lettera a), del d.lgs.114/1998, con un monte ore non inferiore alle 80 ore di lezione e non superiore alle 120 ore;

b)      corsi per l’aggiornamento e la riqualificazione degli operatori commerciali e dei dipendenti di aziende commerciali, con un monte ore non inferiore alle 36 ore di lezione.

2. I corsi previsti al comma 1, lettera a), debbono prevedere materie attinenti alla legislazione igienico - sanitaria e alle tecnologie alimentari, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti sia freschi che conservati nonché alla legislazione sul commercio, con particolare riguardo alla sicurezza e all’informazione del consumatore e alla legislazione generale del settore, con particolare riguardo agli aspetti gestionali dell’attività commerciale.

3. I corsi previsti al comma 1, lettera b) devono prevedere materie attinenti all’innovazione tecnologica e organizzativa, alla gestione economica e finanziaria di impresa e all’accesso ai finanziamenti, anche comunitari, alla sicurezza e alla tutela dei consumatori, alla tutela dell’ambiente, all’igiene e alla sicurezza sul lavoro, alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

4. Per i corsi di cui all’articolo 5, comma 5, lettera a) del d.lgs. 114/1998, uno dei docenti del corso presente nella commissione esaminatrice deve essere esperto del settore igienico-sanitario.

 

 

Art.41

Sanzioni

 

1. In caso di violazione delle norme di cui alla presente legge e ai regolamenti comunali si applicano le sanzioni previste dagli articoli 22 e 29 del d.lgs.114/1998.

1 bis. I Comuni, per la violazione ai regolamenti comunali in materia di commercio su aree pubbliche, possono prevedere sanzioni inferiori a quanto stabilito dagli articoli 22 e 29 del d.lgs.114/98.

 

 

Art.41 bis

Vigilanza e controllo

 

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni, nonché da personale regionale all'uopo incaricato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio.

 

2. Il presidente della giunta regionale, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge o in caso di adozione di atti amministrativi generali o di regolamenti in violazione delle prescrizioni previste dalle leggi, può adottare nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 e previa diffida, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.

 

 

 

 

Art.42

Abrogazioni

       1.         Sono abrogate le leggi regionali 24 agosto 1977, n.32; 27 dicembre 1993, n.34; 9 maggio 1994, n.17; 23 gennaio 1996, n.3 e 21 novembre 1997, n.68.

       2.         Sono altreSi abrogati:

a)      l’articolo 51, comma 4, della legge regionale 5 agosto 1992, n.34;

b)      il titolo I della legge regionale 5 aprile 1994, n.12;

c)      il regolamento regionale 22 dicembre 1997, n.48.

 

 

Art.42 bis

 

       1.         La giunta regionale adotta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'applicazione, nonché la modulistica relativa e il regolamento - tipo concernente il settore del commercio su aree pubbliche.

       2.         Qualora non abbiano già provveduto, i Comuni adottano le norme e i criteri di cui all'articolo 12, comma 1 della legge regionale n.26/1999 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art.42 ter

 

1. Le tabelle C e D allegate alla legge regionale n.26/1999 sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.